Motivazione solo apparente e riqualificazione del motivo di ricorso per cassazione (Cass. civ. Sez. 5 n. 11059 del 24.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’erronea intitolazione del motivo di ricorso per cassazione non impedisce la riqualificazione della censura in una delle fattispecie di cui all’art. 360, primo comma, cod. proc. civ., né determina l’inammissibilità del mezzo, qualora dall’articolazione del motivo sia chiaramente individuale il tipo di vizio prospettato. È inammissibile il gravame che lamenti una motivazione mancante o insufficiente, mentre è riqualificabile come error in procedendo ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. la denuncia di una motivazione “inesistente” o “solo apparente”. Costituisce motivazione apparente quella che, dopo aver premesso astratti principi di diritto, ometta di esaminare le specifiche censure formulate con l’atto di appello, limitandosi a formule generiche e apodittiche.
Il Fatto
Il Comune proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Liguria che aveva rigettato il suo appello, confermando l’accoglimento del ricorso della società contribuente. Quest’ultima aveva impugnato l’avviso di pagamento della TARI relativa all’anno d’imposta 2019, per gli esercizi commerciali siti nel territorio comunale.
La società contribuente resisteva con controricorso, eccependo in via preliminare l’inammissibilità del ricorso, mentre la società rimasta intimata non si costituiva. Il Comune depositava memoria e istanza di rinvio per la riunione del giudizio ad altri procedimenti pendenti, riguardanti analoghe vicende impositive.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione rigetta l’istanza di rinvio, non ravvisando ragioni di economia processuale idonee a giustificare la riunione di cause che versano in fasi diverse.
Esaminando preliminarmente il secondo motivo di ricorso, la Corte ne rileva la natura di doglianza relativa all’omessa motivazione e alla motivazione solo apparente della sentenza impugnata. La CTR, dopo aver premesso astratti principi in materia di riduzione tariffaria per i rifiuti speciali avviati a recupero, si era limitata a richiamare la necessità di disapplicare l’eventuale disposto regolamentare contrario, senza esaminare le censure del Comune.
Sul punto, la Corte richiama il consolidato indirizzo per cui l’erronea intitolazione del motivo non ne determina l’inammissibilità, potendo il giudice di legittimità riqualificare la sussunzione in una delle fattispecie tassative dell’art. 360 cod. proc. civ., purché il vizio sia chiaramente individuabile. Nel caso di specie, la denuncia di motivazione “inesistente” e “resa solo in modo apparente” è stata riqualificata come error in procedendo ex n. 4 dell’art. 360 cod. proc. civ.
La censura è fondata, poiché la motivazione apparente integra una nullità della decisione. Il primo motivo, concernente la violazione dell’art. 1, comma 649, legge n. 147/2013 e del regolamento TARI comunale, è assorbito dall’accoglimento del secondo.
La Corte accoglie il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, cui rimette anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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