Sopravvenuta carenza di interesse se la rettifica catastale è posteriore al ricorso (Cass. civ. Sez. 5 n. 11556 del 28.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Qualora, in pendenza del giudizio di legittimità, l’Amministrazione finanziaria provveda autonomamente alla rettifica del classamento dell’immobile, riconoscendo la categoria già richiesta dal contribuente con la dichiarazione di variazione, l’originario interesse alla decisione sul ricorso avverso l’avviso di accertamento viene meno. La sopravvenuta carenza di interesse determina la inammissibilità del ricorso, da dichiararsi anche d’ufficio, senza che rilevi la fondatezza dei motivi dedotti. Resta irrilevante, ai fini della pronuncia, la circostanza che la rettifica sia intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso, essendo sufficiente che il provvedimento satisfattivo sia anteriore alla decisione. La soccombenza virtuale del contribuente sulle questioni di merito preclude la condanna alle spese, che, in assenza di allegazione delle ragioni del riclassamento, possono essere compensate.
Il Fatto
Il contribuente impugnava l’avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate, disattendendo la dichiarazione di variazione presentata dal tecnico incaricato, attribuiva all’immobile di sua proprietà la categoria catastale A/10, classe 1, in luogo della categoria A/2, classe 4, proposta con la Docfa. Ne deduceva, in via pregiudiziale, la nullità per intervenuta decadenza e per carenza di motivazione, in violazione del combinato disposto di cui all’art. 3 della legge n. 241/1990 e all’art. 7 della legge n. 212/2000.
Il ricorso veniva respinto in primo grado e l’appello del contribuente era rigettato dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, che riteneva l’atto legittimo, non essendo l’Amministrazione tenuta a motivare il mancato accoglimento di una proposta di variazione, imputabile all’omessa verifica del contribuente. Avverso tale sentenza il contribuente proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente esaminato la richiesta di declaratoria di estinzione del giudizio formulata dal ricorrente con memoria, fondata sull’avvenuto ripristino, da parte dell’Agenzia delle Entrate, della classificazione in categoria A/2 dell’immobile, disposto con provvedimento del 10.05.2024, successivo alla proposizione del ricorso ma anteriore alla decisione.
Ha osservato la Corte che, essendo stato integralmente riconosciuto l’interesse sostanziale che sorreggeva la domanda giudiziale, l’esito del giudizio non avrebbe potuto produrre alcuna utilità concreta a favore del ricorrente, sicché il ricorso doveva essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
La pronuncia non è dipesa, quindi, dalla valutazione dei motivi di censura formulati dal contribuente, che non sono stati esaminati nel merito, ma dal verificarsi di un evento sopravvenuto che ha reso la decisione del tutto inutile per la definizione della controversia. La circostanza che il provvedimento di rettifica del classamento non fosse allegato alla memoria, ma solo menzionato, non ha impedito la declaratoria, essendo il fatto pacifico tra le parti.
Quanto alle spese, la Corte ne ha disposto la compensazione, operando una valutazione globale del giudizio, in ragione dell’assenza della allegazione delle ragioni per le quali l’Amministrazione aveva proceduto al riclassamento: tale mancanza non consentiva di ritenere la soccombenza della sola parte ricorrente.
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Nota della Redazione
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