L’interpretazione della delibera assembleare che autorizza l’amministratore a proporre azioni reali sui beni comuni è insindacabile in cassazione (Cass. civ. Sez. 2 n. 11590 del 28.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di condominio negli edifici, l’azione di rivendicazione e le altre azioni reali a tutela dei beni comuni possono essere proposte dall’amministratore di condominio, previa autorizzazione dell’assemblea, ai sensi degli artt. 1131 e 1136 c.c. Tale autorizzazione non richiede l’adozione di formule sacramentali, essendo sufficiente che la delibera assembleare, seppur con espressioni atecniche, manifesti in modo inequivoco la volontà di promuovere l’iniziativa giudiziaria per la tutela del bene comune. L’interpretazione del contenuto e della portata della delibera assembleare costituisce attività di accertamento della fattispecie concreta riservata al giudice di merito: essa è censurabile in cassazione solo per violazione dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. c.c. o per vizio di motivazione, non già quando si risolva in una mera alternativa interpretativa. Il decesso della parte nel corso del giudizio, ove non dichiarato dal suo difensore, non determina la cessazione della materia del contendere, ma comporta la prosecuzione del processo da parte degli eredi, succeduti a titolo universale nel rapporto processuale, ai sensi dell’art. 110 c.p.c.
Il Fatto
Il condominio convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma un condomino, chiedendone la condanna al rilascio del terrazzo/lastrico solare di copertura dell’edificio, che questi occupava in via esclusiva rivendicandone la proprietà. Il giudice di primo grado accolse la domanda. In appello, proposto dal soccombente, intervenne la moglie, comproprietaria del bene per effetto di un fondo patrimoniale, eccependo il proprio litisconsorzio necessario pretermesso. Nel corso del giudizio di secondo grado, il condominio comunicò il decesso del condomino appellante, senza che il suo difensore rendesse la dichiarazione prevista dall’art. 299 c.p.c. La Corte d’Appello di Roma rigettò l’impugnazione, ritenendo, tra l’altro, legittimato l’amministratore ad agire in forza della delibera assembleare che lo aveva autorizzato a promuovere l’azione e qualificando il bene come condominiale ai sensi dell’art. 1117 c.c. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli eredi del condomino deceduto.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo, i ricorrenti hanno dedotto la violazione degli artt. 948, 1130, 1131, 1136, 1708, 1711 c.c. e degli artt. 81, 112, 115 c.p.c., nonché l’omesso esame di un fatto decisivo, per non avere la Corte di merito verificato l’effettiva portata della delibera assembleare che autorizzava l’amministratore ad agire. Secondo i ricorrenti, la delibera, usando il verbo “liberare” il terrazzo, avrebbe conferito un mandato limitato all’azione di reintegrazione e non anche alla rivendicazione.
La Suprema Corte ha respinto la censura, rilevando che la Corte territoriale aveva espressamente esaminato la doglianza relativa alla legittimazione attiva, escludendo pertanto la violazione dell’art. 112 c.p.c., la quale ricorre solo in caso di omissione di pronuncia e non quando la pronuncia vi sia ma non sia condivisa dalla parte. Quanto alla dedotta violazione di legge, il Collegio ha chiarito che il vizio ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. attiene alla corretta interpretazione della norma astratta, mentre l’interpretazione della delibera assembleare, quale atto negoziale, costituisce accertamento della fattispecie concreta, rimesso al giudice di merito. Tale attività è insindacabile in cassazione ove supportata da motivazione effettiva e non contraddittoria, e non quando la parte prospetti una mera interpretazione alternativa, come nel caso di specie, in cui i giudici di merito, con valutazione conforme, avevano ritenuto la delibera idonea ad autorizzare l’azione.
Con il secondo motivo, i ricorrenti hanno dedotto la violazione degli artt. 948, 1256 c.c. e dell’art. 100 c.p.c., sostenendo che il decesso del proprio dante causa nel corso del giudizio avesse determinato la cessazione della materia del contendere e il venir meno dell’interesse ad agire del condominio, non potendo la sentenza di condanna essere pronunciata nei confronti di una parte deceduta. La Corte ha anche qui escluso la fondatezza del motivo, affermando che il decesso della parte, non dichiarato dal suo difensore, non ha incidenza sulla definizione del giudizio. La sentenza pronunciata nei confronti della parte deceduta spiega effetti nei confronti degli eredi, i quali, ai sensi dell’art. 110 c.p.c., sono subentrati nel processo proponendo il ricorso per cassazione. La Corte ha richiamato il principio dell’art. 2909 c.c., secondo cui l’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato tra le parti, i loro eredi e aventi causa. Il ricorso è stato, pertanto, integralmente rigettato, con condanna dei ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese.
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Nota della Redazione
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