Il canone demaniale non esclude l’IMU del concessionario (Cass. civ. Sez. 5 n. 12266 del 01.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il canone di concessione di un bene demaniale e l’IMU sono oneri di natura e presupposti diversi, non configurando un’ipotesi di doppia imposizione. Il canone costituisce il corrispettivo, di natura amministrativa, per ottenere e mantenere la disponibilità del bene, mentre l’IMU non è un’imposta sulla proprietà ma un tributo sulla disponibilità del bene, indice di per sé di capacità contributiva, che grava anche sul concessionario per espressa disposizione normativa. La motivazione di una sentenza è apparente, con conseguente nullità per error in procedendo, solo quando, pur esistendo graficamente, non renda percepibile il fondamento della decisione perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a ricostruire l’iter logico del giudice.
Il Fatto
Il Comune emetteva un avviso di accertamento d’ufficio per omessa denuncia e versamento IMU relativo all’anno 2017 nei confronti della società concessionaria di un’area demaniale marittima. La società impugnava l’avviso, deducendo, tra l’altro, la carenza di motivazione e l’inapplicabilità del tributo al caso concreto.
La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso, annullando l’avviso per difetto di motivazione. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania rigettava l’appello del Comune, ritenendo che il pagamento del canone concessorio escludesse la debenza dell’IMU per il divieto di doppia imposizione. Il Comune ricorreva per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato preliminarmente il secondo motivo, relativo alla dedotta nullità della sentenza impugnata per motivazione apparente e perplessa, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. Richiamando il costante insegnamento delle Sezioni Unite n. 8053 e 8054 del 2014, la Corte ha ricordato che il sindacato di legittimità sulla motivazione è circoscritto all’anomalia che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, come la mancanza assoluta o la motivazione apparente, esclusa ogni rilevanza del difetto di sufficienza.
Nel caso di specie, la motivazione della pronuncia impugnata si è ritenuta ben al di sopra del minimo costituzionale, essendo chiaramente esposto l’iter logico-giuridico fondato sul ritenuto divieto di doppia imposizione. Il motivo è stato pertanto rigettato.
Il primo motivo è stato invece accolto. La Corte, dando continuità a precedenti pronunce come Cass. n. 7326/2023 e Cass. n. 27259/2025, ha ribadito che il canone di concessione e l’IMU sono oneri ontologicamente distinti: il primo è un corrispettivo di natura amministrativa, la seconda un tributo sulla disponibilità del bene, indice di capacità contributiva, che per l’art. 9, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. n. 23/2011 grava espressamente anche sul concessionario.
La Corte ha escluso ogni violazione degli artt. 3 e 53 Cost. e dell’art. 1 del Primo Protocollo CEDU, come già affermato da Cass. n. 9978/2021, non sussistendo una doppia imposizione attesa la diversa natura degli oneri. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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