L’inammissibilità del ricorso per cassazione privo di motivi riconducibili all’art. 360 c.p.c. (Cass. civ. Sez. 3 n. 12268 del 01.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e circoscritto dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito; ne consegue che il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità, esigendo una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall’art. 360 cod. proc. civ.. L’onere di specificità di cui all’art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c., impone al ricorrente, a pena di inammissibilità, di indicare le norme di cui lamenta la violazione, esaminarne il contenuto precettivo e raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata. L’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’ambito dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., inerendo alla valutazione del giudice di merito.
Il Fatto
La società aveva convenuto in giudizio la società venditrice e la società distributrice di energia elettrica per ottenere il risarcimento dei danni subiti per effetto dell’interruzione della fornitura nel luglio 2010. Il Tribunale aveva parzialmente accolto la domanda e, in accoglimento della domanda riconvenzionale, aveva condannato la società attrice al pagamento del corrispettivo delle forniture del 2012/2013. La Corte d’Appello, rigettato l’appello principale, aveva accolto l’appello incidentale, escludendo la responsabilità della sola società venditrice e rideterminando in senso peggiorativo gli importi dovuti dall’appellante.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione rileva che il ricorso è inammissibile poiché le contestazioni formulate non sono ricondotte in alcun modo alle ipotesi di cui ai nn. 1-5 dell’art. 360 c.p.c.. Le prime tre contestazioni tendono a sottoporre alla Corte un completo riesame dei fatti, come valutati dal giudice dell’impugnazione, senza indicare le norme violate né raffrontarle con la sentenza impugnata: un tale vizio di motivazione non può essere ricondotto all’erronea ricognizione della fattispecie concreta, che è sottratta al sindacato di legittimità. Quanto all’art. 360, n. 5, c.p.c., il controllo riguarda l’omesso esame di un fatto storico decisivo, mentre la ricorrente ha contestato l’intera ricostruzione del fatto, senza evidenziare la decisività di specifici elementi istruttori né riportarne i tratti salienti.
La quarta contestazione, pur astrattamente riconducibile al vizio di violazione di legge, è inammissibile per violazione dell’art. 366, n. 6, c.p.c., non avendo la ricorrente indicato in quale sede processuale la doglianza relativa a rivalutazione e interessi era stata dedotta in appello.
La quinta contestazione, relativa alla condanna alle spese, è infondata: il sindacato di legittimità in materia trova ingresso solo quando il giudice di merito abbia violato il principio della soccombenza, ponendo le spese a carico della parte totalmente vittoriosa. Nella specie, la società, pur avendo visto accogliere una minima parte delle proprie domande, era rimasta sostanzialmente soccombente, sicché la statuizione del giudice d’appello risulta corretta. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alla refusione delle spese processuali in favore di entrambe le controricorrenti.
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Nota della Redazione
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