Non cumulabilità tra sospensione straordinaria dei termini e sospensione feriale: appello tributario tardivo ed esame d’ufficio del vizio (Cass. civ. Sez. 5 n. 12306 del 02.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sospensione straordinaria dei termini processuali, prevista da norme speciali, e la sospensione dei termini nel periodo feriale non sono cumulabili nell’ipotesi di coincidenza o sovrapposizione dei relativi periodi. Ne deriva che, ove il termine ordinario per la proposizione dell’appello non scada nel periodo feriale, non vi è spazio per applicare l’art. 1 legge n. 742 del 1969 successivamente al termine già prorogato dalla sospensione straordinaria. Il vizio di tardività dell’impugnazione attiene a una decadenza per lo spirare di termini perentori e, in quanto presupposto fondante la struttura del processo, può essere rilevato ed esaminato anche d’ufficio dal giudice di legittimità, a prescindere dalla modalità con cui sia stato dedotto nel ricorso.
Il Fatto
Alcuni contribuenti, componenti del consiglio direttivo di un’associazione sportiva dilettantistica, impugnavano dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado gli avvisi di presa in carico con cui l’agente della riscossione comunicava l’avvio dell’attività di riscossione di una somma dovuta dall’associazione.
Il giudice di primo grado respingeva il ricorso. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, invece, accoglieva l’appello dei contribuenti, rilevando la mancata notificazione agli stessi dei prodromici avvisi di accertamento. Avverso tale sentenza l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione, deducendo l’erronea mancata declaratoria di inammissibilità dell’appello per tardività.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente disatteso le eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dai controricorrenti, escludendo la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dell’agente della riscossione, il cui interesse risulta sostanzialmente sovrapponibile a quello dell’ente impositore. Ha inoltre chiarito che la censura volta a far emergere la definitività della sentenza di primo grado per la mancata impugnazione esclude in radice la configurabilità di un giudicato su statuizioni della sentenza d’appello.
Nel merito, la Corte ha ritenuto fondato il motivo di ricorso con cui l’Agenzia deduceva la violazione di legge per non aver il giudice d’appello dichiarato l’inammissibilità del gravame per intervenuta decadenza. Il termine semestrale per appellare, decorrente dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, era stato prorogato dalla sospensione straordinaria di undici mesi di cui all’art. 1, comma 199, legge n. 197 del 2022, con scadenza finale fissata al 1° luglio 2024. L’appello, notificato il 30 luglio 2024, era pertanto tardivo.
La Corte ha escluso la cumulabilità tra la sospensione straordinaria e quella dei termini processuali nel periodo feriale, richiamando il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità in tema di incumulabilità delle cause di sospensione in caso di coincidenza o sovrapposizione dei periodi. Ha precisato che tale principio si applica anche alla sospensione prevista dall’art. 6, comma 11, d.l. n. 119 del 2018, e ha dichiarato inconferente il richiamo all’ordinanza n. 16830/2020, attinente a una diversa fattispecie nella quale il termine scadeva proprio nel periodo di sospensione speciale.
La Corte ha infine affermato che l’omesso esame di una questione puramente processuale non integra il vizio di omessa pronuncia, configurabile solo per il mancato esame di domande ed eccezioni di merito. In ogni caso, trattandosi di decadenza per lo spirare di termini perentori, il vizio attiene a un presupposto fondante il processo e può essere rilevato ed esaminato anche d’ufficio in sede di legittimità. La sentenza è stata quindi cassata senza rinvio, con declaratoria di inammissibilità dell’appello.
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Nota della Redazione
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