Il giudice del rinvio disapplica il bando contrastante con il diritto unionale oltre il limite del principio di diritto (Cass. civ. Sez. 1 n. 12419 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice del rinvio è vincolato al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione, incluse le sue premesse logiche, ma tale vincolo trova un limite essenziale nella verifica della compatibilità della disciplina interna con le disposizioni dell’ordinamento eurounitario. Detta verifica, che il giudice nazionale è tenuto a compiere anche d’ufficio, non è limitata dal principio di diritto ex art. 384 c.p.c. e impone la disapplicazione della norma interna contrastante. Il ricorso per cassazione avverso la decisione resa in sede di rinvio che abbia disapplicato una clausola del bando è inammissibile quando la censura si fondi esclusivamente sull’asserita violazione del vincolo derivante dal giudicato, senza investire il merito della valutazione di contrasto con il diritto unionale.
Il Fatto
La Regione Puglia aveva proposto opposizione avverso lo stato passivo del fallimento della società, chiedendo l’ammissione in via privilegiata di un credito per la restituzione di un contributo pubblico in conto impianti, del quale era stata disposta la revoca a seguito della dichiarazione di fallimento. Il Tribunale di Palermo aveva rigettato l’opposizione. A seguito dell’accoglimento del ricorso per cassazione, la Corte, con ordinanza n. 18496/2018, aveva cassato con rinvio il provvedimento, enunciando il principio secondo cui l’interpretazione degli atti amministrativi soggiace alle regole di ermeneutica contrattuale.
In sede di rinvio, il Tribunale aveva nuovamente rigettato la domanda, ritenendo illegittima e da disapplicare la clausola del bando che definiva la data di ultimazione del progetto, in quanto contraria alla normativa nazionale e comunitaria. La Regione ha impugnato il decreto del 22/07/2020 con ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo di violazione dell’art. 384 c.p.c., sostenendo che la questione di legittimità della prescrizione dovesse considerarsi coperta dal giudicato implicito formatosi con l’ordinanza di cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, condividendo la proposta di definizione accelerata. Il motivo, incentrato sulla violazione dell’art. 384 c.p.c., è stato giudicato manifestamente infondato in quanto l’ordinanza di rinvio aveva analizzato esclusivamente i profili relativi alla corretta applicazione delle regole di ermeneutica contrattuale, senza affrontare la questione della compatibilità della clausola con l’ordinamento unionale. Il tribunale del rinvio, nel disapplicare la clausola, non aveva quindi violato alcun vincolo derivante dal principio di diritto, che non si estendeva alla questione dalla stessa non esaminata.
La Corte ha affermato il principio per cui il vincolo del giudice di rinvio, pur estendendosi alle premesse logiche del principio di diritto, trova un limite essenziale ove si discuta di compatibilità eurounitaria. Il giudice nazionale non solo può, ma deve verificare la compatibilità del diritto interno con le disposizioni unionali vincolanti, applicandole anche d’ufficio. La Corte ha precisato che tale dovere non incontra limitazioni nel principio di diritto enunciato, e che il giudice di legittimità, nel decidere il ricorso avverso la decisione resa in sede di rinvio, è tenuto a rendere una decisione conforme alle regole eurounitarie, potendo discostarsi dal principio precedentemente formulato e superando il vincolo di cui all’art. 384, comma 2, c.p.c.
Nella fattispecie, la ricorrente aveva censurato il decreto del giudice del rinvio esclusivamente per l’asserita violazione del vincolo ex art. 384 c.p.c., non investendo con alcuna specifica doglianza il merito della valutazione di contrasto con il diritto comunitario che aveva condotto alla disapplicazione della clausola. Tale assunto, ha concluso la Corte, giusto o sbagliato che sia, non trova alcun limite nel principio di diritto ed essendo risolutivo, non è stato censurato, rendendo il motivo inammissibile.
La Corte ha, infine, condannato la ricorrente al pagamento delle spese e, ravvisandone i presupposti, ha applicato la sanzione pecuniaria ex art. 96, comma 3, c.p.c., in favore della controparte, e quella ex art. 96, comma 4, c.p.c., in favore della cassa delle ammende, atteso il carattere consolidato dei principi giurisprudenziali applicati.
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Nota della Redazione
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