Diritto all’immissione in ruolo dei docenti da graduatoria ad esaurimento e congelamento dei posti (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 12424 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto all’immissione in ruolo del docente inserito in una graduatoria ad esaurimento non è incondizionato, ma sorge soltanto a fronte della determinazione della pubblica amministrazione di coprire il posto vacante. Tale determinazione costituisce un elemento costitutivo del diritto soggettivo fatto valere in giudizio, il cui onere probatorio grava sull’attore ai sensi dell’art. 2697 cod. civ.. La contumacia del convenuto non equivale a non contestazione dei fatti allegati dall’attore, potendo la contestazione essere validamente proposta per la prima volta in appello. Ne consegue che la deduzione concernente la mancata copertura di un posto “congelato” non integra un’eccezione nuova, ma una semplice difesa volta a negare la sussistenza di un elemento costitutivo della domanda.
Il Fatto
Un docente, abilitato all’insegnamento e collocato al primo posto nella graduatoria ad esaurimento per la classe di concorso A 58, chiedeva l’immissione in ruolo per l’anno scolastico 2007-08, sostenendo che il posto, già assegnato a un docente selezionato da graduatoria di concorso e successivamente dimessosi, fosse rimasto vacante e dovesse essere coperto attingendo dalla graduatoria ad esaurimento.
Il Tribunale accoglieva la domanda, ma la Corte d’appello di Catania, in riforma, la rigettava. Il giudice di secondo grado riteneva che, nell’anno in questione, fosse stata disposta un’unica immissione in ruolo, in favore del docente di graduatoria di concorso, e che per l’anno successivo la copertura dovesse avvenire selezionando un docente dalla graduatoria ad esaurimento, non rilevando che il posto fosse stato “congelato” dopo le dimissioni.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha esaminato i due motivi di ricorso, entrambi dichiarati inammissibili.
Con il primo motivo, il ricorrente deduceva la violazione degli artt. 416 e 115 cod. proc. civ. e dell’art. 2697, secondo comma, cod. civ., sostenendo che la questione del “congelamento” del posto era stata introdotta per la prima volta in appello dal Ministero, rimasto contumace in primo grado, senza che fosse stata fornita alcuna prova.
La Corte ha respinto la censura, rilevando che la tematica del congelamento del posto era già stata prospettata e valutata dal Tribunale di prime cure, come risultava dalla stessa sentenza impugnata. Ha inoltre chiarito che alla contumacia del convenuto non può riconnettersi la mancata contestazione dei fatti allegati dall’attore, poiché la non negazione non può presumersi per il solo fatto della mancata costituzione in giudizio (Cass. n. 14372/2023).
Quanto alla qualificazione della deduzione come eccezione nuova, la Corte ha precisato che si verte in realtà su un elemento costitutivo del diritto azionato: il diritto all’assunzione sorge solo a fronte della determinazione dell’Amministrazione di coprire la vacanza. Trattandosi di un fatto costitutivo, l’onere della prova gravava sul ricorrente e la contestazione poteva essere validamente sollevata anche in grado d’appello.
Il secondo motivo, concernente la violazione degli artt. 2 e 12 legge n. 417/1989 e degli artt. 399 e 401 d.lgs. n. 297/1994, è stato parimenti dichiarato inammissibile. Il mancato accoglimento del primo motivo ha infatti consolidato una delle due rationes decidendi della pronuncia impugnata, sufficiente a sorreggere il decisum. Secondo l’orientamento costante (Cass. n. 17182/2020; Cass. n. 10815/2019; Cass. n. 15399/2018), quando la decisione si fonda su una pluralità di ragioni autonome, i motivi di ricorso devono essere riferibili a ciascuna di esse; l’inammissibilità della censura attinente a una ragione rende irrilevante l’esame dei motivi relativi all’altra.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di legittimità e alla refusione del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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