Obblighi contributivi della gestione commercianti: comunicazione al dante causa e inopponibilità del disconoscimento documentale agli eredi (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 12839 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La comunicazione dell’iscrizione d’ufficio alla gestione esercenti attività commerciali, inviata al dante causa, costituisce atto interruttivo della prescrizione del credito contributivo e la relativa efficacia si estende agli eredi. Il disconoscimento dei documenti prodotti dall’ente previdenziale, per essere efficace, deve essere specifico e non può ridursi a una contestazione generica. Non sussiste alcun obbligo, di derivazione legale, in capo all’ente di rinnovare agli eredi le comunicazioni già notificate al de cuius, né l’omessa informazione degli eredi può fondare un’eccezione di violazione del diritto di difesa.
Il Fatto
Gli eredi di un socio di una società in accomandita semplice, iscritto d’ufficio alla gestione commercianti, proponevano ricorso avverso la sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato la decisione di primo grado. Il giudice di merito aveva accertato la responsabilità, pro quota, degli eredi per le somme richieste dall’INPS con avviso bonario relativo a omissione contributiva per contributi dovuti dal dante causa. La Corte territoriale aveva riconosciuto l’efficacia interruttiva della prescrizione alla comunicazione d’ufficio dell’iscrizione inviata al de cuius, ritenendo al contempo generico il disconoscimento documentale operato dagli eredi.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato i quattro motivi di ricorso, incentrati sulla nullità della sentenza per omessa pronuncia, sulla inefficacia del disconoscimento dei documenti, sull’efficacia interruttiva della prescrizione e sulla violazione del diritto di difesa. Con riferimento al primo motivo, i ricorrenti lamentavano che la Corte territoriale non avesse affrontato le questioni relative alla rilevabilità d’ufficio della tardività del disconoscimento e alla mancata attivazione del contraddittorio processuale.
La Suprema Corte ha ritenuto il motivo non autosufficiente nella parte in cui contestava la tempestività della costituzione dell’INPS, per carenza di allegazione degli atti. Nel merito, ha escluso la sussistenza della nullità, poiché la Corte di merito aveva ampiamente descritto lo svolgimento dell’udienza, argomentando sulle difese svolte dal procuratore degli appellanti. La valutazione sulla natura e sulla qualità dei documenti, ha precisato la Cassazione, non implicava alcun disconoscimento da parte degli eredi, trattandosi di documenti non suscettibili di disconoscimento.
Quanto ai documenti contestati, la Corte ha osservato che la comunicazione d’ufficio recava la firma del ricevente, mentre il dettaglio dell’imposizione conteneva versamenti parziali già effettuati dal dante causa. Il disconoscimento, laddove ipotizzabile, è stato ritenuto del tutto generico, non essendo possibile discernere se fosse riferito alla corrispondenza all’originale, alla sottoscrizione o al contenuto. Tale genericità rendeva assorbente ogni questione sulla rilevabilità d’ufficio del riconoscimento tacito.
La Corte ha poi rigettato i motivi relativi all’interruzione della prescrizione, chiarendo che l’atto interruttivo aveva piena efficacia in quanto la pretesa contributiva era esplicita e chiara e mai era risultata contestata dal dante causa. Ha infine escluso la fondatezza della doglianza relativa alla posizione degli eredi, affermando che non esiste un obbligo giuridico di derivazione legale che imponga la rinnovazione agli eredi delle comunicazioni previamente notificate al de cuius. Il ricorso è stato pertanto rigettato, senza spese per non avere l’INPS svolto attività difensiva.
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Nota della Redazione
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