Edifici di culto: la rendita catastale deve essere proposta e non può essere pari a zero (Cass. civ. Sez. 5 n. 13249 del 07.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di dichiarazione o di variazione catastale di un edificio adibito al culto pubblico, il bene deve essere censito secondo le regole generali. Tali immobili non rientrano nell’elenco delle unità iscrivibili in catasto senza attribuzione di rendita di cui all’art. 3, comma 2, del d.m. 2 gennaio 1998, n. 28, elenco di carattere tassativo e non suscettibile di applicazione analogica. La dichiarazione di nuova costruzione o di variazione deve, quindi, contenere una proposta di attribuzione di categoria e di rendita che, per le unità a destinazione particolare, non può essere pari a zero. La rendita catastale attribuita a tali immobili ha valore tecnico-estimativo e non incide sull’esenzione dalle imposte, che deriva esclusivamente dalla destinazione d’uso del bene ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 917/1986.
Il Fatto
Un ente religioso impugnava il diniego opposto dall’Amministrazione finanziaria a una richiesta di aggiornamento catastale di unità immobiliari destinate al culto. L’istanza era stata presentata senza l’indicazione di una proposta di rendita. Sia la Commissione tributaria provinciale sia la Corte di giustizia tributaria di II grado rigettavano le doglianze del contribuente, ritenendo legittimo il diniego.
In particolare, i giudici d’appello affermavano che i beni destinati al culto pubblico, ove si proceda alla loro iscrizione in catasto, non possono essere accatastati senza attribuzione di rendita e che la proposta non può essere pari a zero. Il contribuente proponeva ricorso per cassazione, mentre l’Amministrazione resisteva con controricorso e ricorso incidentale condizionato, volto a far valere l’inammissibilità dell’originaria impugnazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, nel rigettare il ricorso principale, ha dato continuità all’orientamento già espresso con la sentenza n. 29823 del 19/11/2024 e con la precedente pronuncia n. 20537 del 2016. Ha innanzitutto chiarito che, sebbene per i fabbricati destinati all’esercizio del culto non sussista un obbligo di dichiarazione in catasto, ai sensi dell’art. 6, comma 3, lett. c), del R.D.L. n. 652/1939, tale esenzione non preclude la facoltà del proprietario di procedere all’iscrizione per finalità civilistiche e gestionali. In questa eventualità, trovano applicazione le regole generali di accatastamento.
La Suprema Corte ha rilevato come l’art. 3, comma 2, del d.m. n. 28/1998 non includa gli edifici di culto tra le unità immobiliari iscrivibili senza attribuzione di rendita, essendovi elencati solo fabbricati in corso di costruzione, costruzioni inidonee alla produzione di reddito, lastrici solari e aree urbane. Si tratta di un’elencazione tassativa, non suscettibile di interpretazione analogica. Ne consegue che la dichiarazione di aggiornamento deve essere accompagnata dalla proposta di una rendita, la cui quantificazione non può essere pari a zero, essendo tale ipotesi logicamente equivalente alla mancata attribuzione della rendita stessa.
Quanto al rapporto con l’esenzione tributaria, il Collegio ha ribadito il principio consolidato per cui la rendita catastale non costituisce un’imposta né un presupposto d’imposta, ma un valore tecnico-estimativo funzionale all’inventariazione del patrimonio immobiliare. L’art. 36, comma 3, del d.P.R. n. 917/1986 — che considera non produttive di reddito le unità immobiliari destinate esclusivamente al culto — attiene al presupposto delle imposte dirette e non ha alcuna incidenza sulla rendita. L’attribuzione di una rendita non trasforma un immobile esente in imponibile e non pregiudica l’esenzione, che trova la propria ragione nella destinazione oggettiva del bene.
La Corte ha infine dichiarato inammissibili i motivi di ricorso volti a censurare la violazione della normativa CEDU e costituzionale in materia di libertà religiosa, rilevando che la questione attiene a una materia fiscale di applicazione generale e non presenta profili di discriminazione basati sulla religione professata. Ha rigettato anche il motivo relativo al difetto di interesse ad agire, non attingendo la ratio decidendi della sentenza impugnata. Ha quindi dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato dell’Amministrazione e compensato integralmente le spese, in ragione della peculiarità e novità della questione.
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Nota della Redazione
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