Utili extracontabili e società in perdita: la Cassazione conferma la presunzione di distribuzione ai soci (Cass. civ. Sez. 5 n. 13388 del 09.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle società di capitali a ristretta base partecipativa, la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili opera in ragione della sola ristrettezza della compagine sociale, sia in relazione alle maggiori componenti positive di reddito accertate, sia con riguardo alle componenti negative disconosciute. La circostanza che l’esercizio sociale ufficiale si sia concluso con perdite contabili non è di per sé sufficiente a escludere l’operatività della presunzione, poiché gli utili extracontabili, non risultando né accantonati né reinvestiti, devono comunque presumersi distribuiti ai soci ed essere imposti nei loro confronti. La prova contraria, a carico del socio, può consistere nella dimostrazione che i maggiori ricavi non siano stati effettivamente realizzati o distribuiti, ma accantonati o reinvestiti dalla società, ovvero che di tali utili si sia appropriato altro soggetto.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate notificava a un socio di una società a responsabilità limitata a ristretta base partecipativa, successivamente fallita, un avviso di accertamento con cui determinava una maggiore imposta Irpef per l’anno 2013, in relazione agli utili occulti presuntivamente distribuiti, quale socio al 99%, della società. L’accertamento societario, divenuto definitivo per omessa impugnazione da parte del curatore, aveva contestato alla società un maggior ricavo non contabilizzato per differenze di magazzino.
Il contribuente impugnava l’avviso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale, che accoglieva il ricorso ritenendo che l’Ufficio non avesse accertato alcun maggior reddito ai fini delle imposte dirette, bensì un maggior imponibile ai fini Iva. L’appello dell’Agenzia veniva rigettato dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, che escludeva l’operatività della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili in considerazione dell’assenza di redditività della società.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i due motivi di ricorso, stante la loro connessione. Con il primo motivo l’Agenzia deduceva la violazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 546/1992 per motivazione apparente, mentre con il secondo contestava la violazione dell’art. 39, comma 2, lett. d), del d.P.R. n. 600/1973 e degli artt. 2697, 2727, 2728 e 2729 c.c..
I giudici di legittimità hanno ritenuto le argomentazioni della CGT-2 del tutto illogiche, poiché la vicenda verteva su utili extracontabili acquisiti “in nero” dalla società e quindi non registrati contabilmente come reddito d’impresa. La Corte ha richiamato il costante orientamento secondo cui, nelle società a ristretta base partecipativa, la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili opera in ragione della sola ristrettezza della compagine, ferma restando la possibilità per i soci di fornire la prova contraria (cfr. Cass. 09/06/2025, n. 15274; Cass. 09/09/2025, n. 24907; Cass. 10/10/2024, n. 26473).
Quanto alla prova contraria, la Corte ha precisato che essa può consistere nella dimostrazione che i maggiori ricavi non siano stati effettivamente realizzati o distribuiti, ma accantonati o reinvestiti dalla società, oppure che di tali utili si sia appropriato altro soggetto. Non è invece sufficiente la mera deduzione che l’esercizio sociale ufficiale si sia concluso con perdite contabili (cfr. Cass. 16/04/2025, n. 10004; Cass. 28/10/2022, n. 31882).
La Corte ha quindi affermato il principio per cui, anche nel caso di società in perdita, gli utili extracontabili accertati devono presumersi distribuiti ai soci ed essere imponibili nei loro confronti, indipendentemente dal reddito complessivamente accertato nei confronti della società. Non rileva, inoltre, la circostanza che i corrispondenti accrediti non siano transitati sul conto personale dei soci, trattandosi di evenienza coerente con la natura di utili non registrati nella contabilità.
La Corte ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità.
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Nota della Redazione
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