L’appello tributario può riproporre le ragioni già dedotte e la perizia di parte è fonte di convincimento; omessa pronuncia sulla decadenza se la censura assorbita non è riesaminata (Cass. civ. Sez. 5 n. 13641 del 11.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario, l’onere di impugnazione specifica di cui all’art. 53 d.lgs. n. 546/1992 è assolto anche quando l’Amministrazione finanziaria, in appello, si limiti a riproporre le ragioni già dedotte in primo grado a sostegno della legittimità dell’accertamento, purché il dissenso investa la decisione nella sua interezza. L’appello tributario ha carattere devolutivo pieno, sicché il giudice di secondo grado può adottare una decisione di merito sostitutiva di quella di primo grado. La perizia di parte può costituire fonte di convincimento del giudice, che può elevarne i risultati a fondamento della decisione, motivando le ragioni per cui la ritenga corretta. Non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la decisione adottata presupponga l’implicito rigetto delle questioni non espressamente trattate, mentre sussiste quando il giudice d’appello, accolto il gravame, ometta di pronunciarsi sulle censure del contribuente assorbite in primo grado e ritualmente riproposte.
Il Fatto
La società contribuente impugnava l’avviso di accertamento emesso dal concessionario della riscossione per l’omesso pagamento della TARSU relativa agli anni 2011 e 2012. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso, annullando integralmente l’atto per l’impossibilità di determinare la superficie tassabile.
Il concessionario proponeva appello, chiedendo la riforma integrale della sentenza e la rideterminazione della superficie sulla base della perizia giurata già prodotta dal contribuente. La Commissione tributaria regionale accoglieva parzialmente il gravame, rettificando l’avviso e determinando la nuova superficie tassabile. Avverso tale decisione la società proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte disattende i primi due motivi, esaminati congiuntamente, riguardanti la violazione del divieto di nova in appello e la mancata contestazione specifica dei punti della sentenza impugnata. Rileva che l’appello aveva censurato integralmente la decisione di primo grado, senza acquiescenza, e che nel processo tributario l’onere di impugnazione specifica può ritenersi assolto anche mediante la riproposizione delle ragioni già dedotte, quando il dissenso investa la decisione nella sua interezza. Richiama il principio per cui l’appello ha carattere devolutivo pieno, consentendo al giudice di secondo grado una decisione di merito sostitutiva.
Quanto al valore probatorio della perizia di parte, la Corte afferma che, nel processo tributario, ove è maggiore lo spazio per le prove atipiche, essa può costituire fonte di convincimento del giudice, che può elevarla a fondamento della decisione, a condizione che motivi le ragioni per cui la ritenga corretta e convincente.
La Corte esclude, inoltre, il vizio di omessa pronuncia sull’eccezione di inammissibilità dell’appello, osservando che la decisione di accoglimento delle ragioni dell’appellante presuppone l’implicito rigetto delle eccezioni avversarie, come necessario antecedente logico-giuridico.
Accoglie, invece, il terzo motivo di ricorso. La Corte rileva che la contribuente aveva ritualmente riproposto in appello la censura, assorbita in primo grado, relativa alla maturata decadenza per l’annualità 2011. Accolto l’appello del concessionario, i giudici di secondo grado non si erano pronunciati su tale specifica eccezione. La Corte ravvisa quindi il vizio di omessa pronuncia, richiedendo un accertamento di fatto sulla eventuale maturata decadenza in relazione alla data di inizio dell’occupazione. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione.
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Nota della Redazione
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