La motivazione per relationem meramente adesiva è nulla per motivazione apparente (Cass. civ. Sez. 5 n. 13868 del 13.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La motivazione è soltanto apparente e la sentenza è nulla quando, benché graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, perché reca argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice. La motivazione per relationem è legittima solo se si riferisce a una sentenza passata in giudicato tra le parti, ovvero se riproduce la motivazione di riferimento in modo autonomo e autosufficiente, recepita e vagliata criticamente nel contesto della decisione. È nulla la sentenza d’appello che si limiti alla mera indicazione della fonte di riferimento, richiamando per relationem la pronuncia di primo grado con una generica adesione, senza esaminare i motivi di gravame, impedendo così l’individuazione del thema decidendum e delle ragioni poste a fondamento del dispositivo.
Il Fatto
La società contribuente impugnava dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania l’avviso di accertamento TARSU per l’anno 2015 emesso dal Comune di Napoli. Il giudice d’appello, in parziale accoglimento del gravame, rideterminava la superficie tassabile recependo l’accertamento in riduzione già disposto in primo grado.
Avverso tale sentenza la società proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo, lamentando la violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e dell’art. 36 d.lgs. n. 546/1992, per motivazione apparente. Il Comune resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo fondato. Il giudice di legittimità ha richiamato il principio secondo cui la motivazione è apparente – e la sentenza nulla – quando non rende percepibile il fondamento della decisione, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con congetture (richiamate Sezioni Unite n. 8053 del 2014).
Quanto alla tecnica motivazionale per relationem, la Corte ha precisato che essa è legittima soltanto se riferita a una sentenza già passata in giudicato tra le parti, ovvero se la pronuncia di riferimento viene riprodotta in modo autonomo e autosufficiente, divenendo oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto della diversa causa (richiamate Sezioni Unite 14815/2008 e Cass. 2235/2024).
La sentenza è invece nulla, ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., quando si limiti alla mera indicazione della fonte di riferimento, senza consentire di individuare le ragioni poste a fondamento del dispositivo (richiamate Cass. 107/2015; 5209/2018; 17403/2018; 21978/2018). Il giudice d’appello è tenuto ad esplicitare le ragioni della conferma della pronuncia di primo grado con riguardo ai motivi di impugnazione proposti, restando altrimenti carente la sentenza che si limiti a un mero richiamo per relationem (richiamate Cass. 16612/2015; 9830/2024; 24452/2018).
Nel caso di specie, la Corte ha rilevato come la sentenza impugnata si fosse limitata ad affermare di condividere pienamente le argomentazioni della sentenza di primo grado, richiamata quale fonte, ravvisando la superfluità della sua trascrizione. Tale statuizione, per la sua genericità, non consentiva di apprezzare l’iter logico seguito dal giudice d’appello né di verificare le ragioni della conferma, tanto più a fronte della censura di carenza motivazionale sollevata dall’appellante con riferimento ai motivi di opposizione all’atto tributario.
La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per la disciplina delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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