Contratti con la P.A. e nullità per difetto di forma scritta: rilievo officioso e contraddittorio (Cass. civ. Sez. 3 n. 14052 del 13.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei contratti con la pubblica amministrazione, la forma scritta costituisce requisito essenziale ad substantiam ex art. 8-quinquies D.Lgs. n. 502/1992, con la conseguenza che l’accordo stipulato per facta concludentia è nullo e tale nullità è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio. La questione di nullità, quando si fonda esclusivamente su un vizio di diritto, non integra un’ipotesi di “terza via” e non impone al giudice di attivare il contraddittorio preventivo ex art. 101 c.p.c., atteso che solo le questioni di fatto o miste, che introducano elementi nuovi non discussi, richiedono tale adempimento a pena di nullità. L’assenza del contratto scritto non può essere superata dal riconoscimento parziale del debito o dall’esistenza di pagamenti, e la relativa eccezione non soggiace al principio di non contestazione.
Il Fatto
La ASL proponeva opposizione avverso un decreto ingiuntivo emesso a favore di una società cessionaria di crediti vantati da un laboratorio di analisi per prestazioni di specialistica ambulatoriale. L’ente deduceva l’infondatezza parziale della pretesa, eccependo l’avvenuto pagamento di parte della somma e la mancata applicazione di uno sconto, oltre all’inammissibilità degli interessi.
Il Tribunale accoglieva l’opposizione e revocava il decreto, rilevando la mancata produzione del contratto scritto intercorso tra le parti. La società cessionaria proponeva appello, rigettato dalla Corte territoriale che confermava la nullità del rapporto. La cessionaria ricorreva quindi in cassazione, deducendo l’erronea ripartizione dell’onere della prova e la violazione dei principi sul rilievo officioso delle nullità.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, esaminati congiuntamente i motivi, li ha dichiarati inammissibili. In primo luogo, la ricorrente non aveva indicato il luogo e il tempo in cui aveva formulato l’istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c., né si era confrontata con la statuizione del giudice di merito che aveva escluso l’esistenza del contratto per mancata allegazione da parte della stessa cessionaria.
La Corte ha quindi ribadito il principio per cui il contratto con la P.A., ex art. 8-quinques D.Lgs. n. 502/1992, deve rivestire la forma scritta a pena di nullità, e che tale nullità non è superabile da un riconoscimento parziale del debito né può ritenersi esistente un accordo per facta concludentia. Tale vizio, essendo rilevabile d’ufficio, non richiede l’attivazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 101 c.p.c., in quanto la relativa questione è di puro diritto e non incide sul substrato fattuale del giudizio.
La Suprema Corte ha richiamato il proprio orientamento per cui l’obbligo di contraddittorio preventivo vale solo per le questioni di fatto o miste, che introducano elementi non previamente discussi. La distinzione tra questioni di diritto e questioni di fatto costituisce il criterio selettivo per evitare che l’obbligo si trasformi in un vincolo generalizzato all’esercizio della funzione interpretativa del giudice.
Tale orientamento è stato giudicato conforme alla giurisprudenza della Corte EDU, che sanziona solo le decisioni “a sorpresa” basate su una qualificazione giuridica radicalmente inattesa, non quelle fondate su questioni di diritto normalmente prevedibili per le parti. La quaestio nullitatis per difetto di forma scritta, afferendo a una nullità sancita dalla legge, è stata quindi ritenuta rilevabile d’ufficio senza necessità di previa sottoposizione alle parti, con conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso e condanna della ricorrente al pagamento delle spese.
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Nota della Redazione
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