Incompatibilità tra categoria catastale E e attività imprenditoriale in ambito portuale (Cass. civ. Sez. 5 n. 14863 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 2, comma 40, del d.l. n. 262/2006, convertito con modificazioni nella legge n. 286/2006, sussiste un’incompatibilità assoluta tra la classificazione di un immobile nella categoria catastale E e la sua destinazione ad uso commerciale o industriale, qualora lo stesso presenti autonomia funzionale e reddituale. In tema di classamento di immobili in ambito portuale, il criterio decisivo non è quello dell’ubicazione, bensì quello della funzione: ove nell’unità immobiliare venga svolta attività industriale secondo parametri economico-imprenditoriali, il cespite non può essere censito nella categoria E, a prescindere dall’eventuale interesse pubblico sotteso all’attività esercitata o dalla sua rilevanza per il commercio marittimo. La categoria E è propria di immobili con marcata caratterizzazione tipologico-funzionale che li rende sostanzialmente incommerciabili ed estranei ad ogni logica di commercio e produzione industriale.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate rettificava il classamento catastale di un magazzino per deposito e stoccaggio situato in ambito portuale, attribuendo allo stesso la categoria D/7, a fronte della categoria E/1 dichiarata dalla società contribuente. La Commissione Tributaria Provinciale di Ravenna accoglieva il ricorso della società, ritenendo il cespite funzionale alle operazioni portuali e destinato ad un servizio di pubblico interesse. La Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna rigettava l’appello dell’Ufficio, confermando il classamento in categoria E/1.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, incentrato sulla violazione dell’art. 2, comma 40, del d.l. n. 262/2006. Il Collegio ha richiamato il consolidato principio di legittimità secondo cui, ai fini del classamento di un immobile nella categoria E, è necessario che lo stesso presenti caratteristiche tipologico-funzionali tali da renderlo estraneo ad ogni uso commerciale o industriale. Ne consegue che le aree portuali non sono classificabili in detta categoria se in concreto destinate a tali finalità, privilegiandosi il criterio della funzione, ossia dell’attività libero-imprenditoriale, e non il criterio dell’ubicazione. Il censimento catastale impone l’accertamento dell’esercizio dell’attività secondo parametri imprenditoriali, restando irrilevante l’interesse pubblico allo svolgimento dell’attività stessa.
Nel caso di specie, la società svolge attività di carico, scarico, trasbordo e stoccaggio in forma imprenditoriale e a scopo di lucro, attività che esclude il classamento degli immobili in cui viene esercitata nella categoria E. La Corte ha inoltre precisato che gli immobili ricompresi nella categoria E sono indicati in maniera analitica, con metodo casistico che non legittima l’estensione a tutti gli immobili di rilevanza pubblica.
Il secondo motivo, concernente la mancata valutazione della collocazione del compendio rispetto alla banchina portuale, è stato assorbito dall’accoglimento del primo. Il terzo motivo, volto a censurare la presunta applicazione retroattiva dell’art. 1, comma 578, della legge n. 205/2017, è stato dichiarato inammissibile: la CTR non ha applicato retroattivamente la norma, ma l’ha solo richiamata a sostegno delle conclusioni raggiunte applicando la disciplina vigente ratione temporis. Il quarto motivo, concernente il vizio di motivazione dell’avviso di accertamento, è stato parimenti dichiarato inammissibile, in quanto volto a censurare una statuizione della sentenza impugnata in realtà non contenuta in essa.
La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha rigettato l’originario ricorso della contribuente, compensando le spese dei due gradi di merito e condannando la controricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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