Prova della notifica dell’atto impositivo: l’avviso di ricevimento e la natura di atto pubblico (Cass. civ. Sez. 5 n. 14874 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di notificazione a mezzo del servizio postale, l’avviso di ricevimento, quale parte integrante della relata di notifica, riveste natura di atto pubblico ed è l’unico documento idoneo a provare, anche in riferimento alla decorrenza dei termini, l’intervenuta consegna del plico con la relativa data. Ad esso è riconosciuta la medesima forza certificatoria della relazione di notifica eseguita direttamente dall’ufficiale giudiziario, ai sensi dell’art. 2700 c.c. Nel processo tributario, ove la parte resistente contesti la tempestività del ricorso introduttivo, è onere del ricorrente allegare l’atto impugnato con la prova della data di avvenuta notifica, dalla quale decorre il termine per la proposizione del ricorso.
Il Fatto
La società contribuente proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, che aveva respinto l’appello dalla stessa presentato. La società contestava la pronuncia che, confermando la decisione di primo grado, aveva accolto il ricorso originario del Comune avverso un’intimazione di pagamento per tributi locali. In particolare, la società eccepiva la tardività del ricorso introduttivo del Comune, sostenendo che non fosse stata fornita la prova della notifica dell’atto impugnato entro il termine di sessanta giorni.
La Motivazione della Corte
La ricorrente denunciava, con un unico motivo, la violazione degli artt. 18, 21 e 22 del d.lgs. n. 546/1992 per l’erronea reiezione dell’eccezione di tardività del ricorso originario. La Corte ha preliminarmente ritenuto la doglianza correttamente formulata come violazione di norma di diritto, non vertendosi in una delle ipotesi di nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c.
Il giudice di appello aveva considerato tempestivo il ricorso del Comune basandosi su una delibera di Giunta Comunale che, nel menzionare l’intimazione da impugnare, ne precisava la notificazione a una certa data, ritenendo tale precisazione contenuta in un atto pubblico attendibile e asseverata. La Suprema Corte ha invece chiarito che, in tema di notificazione a mezzo del servizio postale, l’avviso di ricevimento è parte integrante della relata di notifica e, avendo natura di atto pubblico, rappresenta l’unico documento idoneo a provare la data di consegna del plico.
La Corte ha precisato che nessun valore di atto pubblico relativo alla prova della notifica poteva essere attribuito alla delibera di Giunta Comunale, in quanto le dichiarazioni in essa contenute non esprimono l’attestazione del pubblico ufficiale dell’avvenuta notifica in sua presenza. Ha inoltre richiamato il principio per cui, nel processo tributario, ove sia contestata la tempestività del ricorso, è onere del contribuente allegare l’atto con la prova della data di notifica, dalla quale decorre il termine di cui all’art. 19 del d.lgs. n. 546/1992.
Accertata la mancanza di tale prova, per l’incertezza sulla data di notifica dell’atto impugnato, la Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso originario per tardività, accolto il ricorso e cassato la sentenza impugnata. Non essendo richiesti ulteriori accertamenti di fatto, la causa è stata decisa nel merito con la declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo del Comune e la condanna alle spese dei gradi di merito e di legittimità.
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Nota della Redazione
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