Sentenza d’appello motivata per relationem nulla senza autonoma valutazione critica del gravame (Cass. civ. Sez. 5 n. 15268 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
È nulla, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la sentenza d’appello la cui motivazione sia redatta per relationem alla pronuncia di primo grado, quando il giudice del gravame non abbia reso tale motivazione oggetto di autonoma valutazione critica. La validità della motivazione per relationem presuppone, infatti, che dall’atto emerga, sia pure sinteticamente, l’avvenuta valutazione di infondatezza dei motivi di appello, anche attraverso un comprensibile richiamo agli atti, ai fatti allegati e alle ragioni del gravame. È invece viziata la decisione che, limitandosi alla mera riproduzione di stralci della sentenza impugnata, senza alcun riferimento alle circostanze dedotte dall’appellante, renda impossibile l’individuazione delle ragioni poste a fondamento del dispositivo. Il principio si ricollega al rigore analitico della prova contraria richiesta al contribuente, su ogni singola movimentazione bancaria, per vincere la presunzione legale relativa posta dall’art. 32 d.P.R. n. 600/1973.
Il Fatto
La controversia traeva origine dall’impugnazione, da parte del contribuente, di un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2007, emesso all’esito di una verifica sui conti correnti bancari. Alla luce dell’art. 67 t.u.i.r., erano stati contestati “redditi diversi” non dichiarati, pari a una somma corrispondente a tre versamenti in conto corrente rimasti ingiustificati, su quaranta complessivamente esaminati. La Commissione tributaria provinciale di Roma aveva respinto il ricorso, ritenendo non fornita la prova della provenienza non reddituale dei tre versamenti contestati. Il contribuente aveva quindi proposto appello, ma la Commissione tributaria regionale del Lazio aveva rigettato il gravame, confermando la sentenza di primo grado e richiamandone la motivazione. Avverso tale decisione il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato, per ragioni di priorità logica, il terzo motivo di ricorso, con il quale si deduceva la violazione dell’art. 36 d.lgs. n. 546/1992 per la motivazione meramente apparente della sentenza impugnata. La CTR si era limitata a riprodurre stralci della motivazione di primo grado, richiamando solo la rubrica dell’unico e articolato motivo di appello, senza fare alcun cenno alle numerose circostanze di fatto dedotte dall’appellante a prova contraria.
La Corte ha richiamato il proprio consolidato orientamento in tema di motivazione per relationem, affermando che la sua validità presuppone che l’argomentazione resti complessivamente autosufficiente, rendendo i contenuti mutuati oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto della diversa causa. In particolare, la giurisprudenza ha precisato che il giudice d’appello può aderire alla motivazione della statuizione impugnata, ma la condivisione deve essere raggiunta attraverso una valutazione autonoma che emerga, sia pure sinteticamente, dal testo della decisione (cfr. Cass. n. 15884 del 2017, Cass. n. 28139 del 2018, Cass. n. 20883 del 2019). Deve, invece, ritenersi nulla la sentenza che si limiti alla mera indicazione del provvedimento richiamato, senza esporne il contenuto e senza compiere alcun apprezzamento delle argomentazioni (cfr. Cass. n. 459 del 2022).
La Corte ha evidenziato che, nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata era costituita pressoché integralmente da stralci della pronuncia di primo grado, senza che fosse possibile verificare l’avvenuta autonoma valutazione dell’infondatezza del gravame. Tale carenza risultava tanto più rilevante in considerazione del rigore analitico imposto al giudice di merito, in correlazione alla prova contraria richiesta al contribuente su ogni singola movimentazione del conto corrente per vincere la presunzione legale relativa di cui all’art. 32 d.P.R. n. 600/1973 (cfr. Cass. n. 13112 del 2020, Cass. n. 4553 del 2025, nonché, tra le stesse parti, Cass. n. 8415 del 2026).
Dall’accoglimento del terzo motivo è derivato l’assorbimento del primo e del secondo motivo, concernenti la violazione degli artt. 2727 e 2728 c.c. e la stessa operatività della presunzione. La Corte ha pertanto cassato la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per un nuovo e analiticamente motivato esame del motivo di appello, demandando al giudice del rinvio anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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