La condanna alle spese del trustee non richiede l’indicazione della veste qualora la parte sia chiaramente individuata (Cass. civ. Sez. 3 n. 15376 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che deduce la nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione, ai sensi dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ. e dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., è infondato quando, dal complesso delle statuizioni del giudice di merito, emerga in modo inequivoco l’individuazione della parte processuale condannata alle spese, ancorché non sia specificata la qualità di trustee nell’ambito di un trust estero. La segregazione patrimoniale del trust, seppur rilevante sul piano sostanziale, non incide sulla validità della condanna alle spese processuali allorché il soggetto agente in giudizio, pur nella sua veste di trustee, sia stato chiaramente identificato dalla motivazione e dall’epigrafe della sentenza.
Il Fatto
La società Service & Service s.r.l. acquistava dalla società Edico s.r.l. un credito di euro 31.200,00 verso la società Impresa Olivotto s.r.l. per lavori edili. Successivamente, nell’ambito di una cessione di ramo d’azienda, il credito insoluto veniva trasferito alla società S&S s.r.l., che lo conferiva nel “Credit Manager Trust”, nominando trustee la Società Italiana Trust s.r.l. (S.I.T.). La S.I.T. s.r.l. agiva in sede monitoria, ottenendo un decreto ingiuntivo opposto dalla società Impresa Olivotto s.r.l.
Il Tribunale di Treviso, con sentenza n. 1528/2021, accoglieva l’opposizione, accertando l’inefficacia della cessione del credito nei confronti del debitore ceduto e revocando il decreto ingiuntivo. La S.I.T. s.r.l. proponeva appello, deducendo la nullità della sentenza di primo grado per l’erronea indicazione delle parti, in violazione dell’art. 32 del Trust (Jersey) Law 1984, sostenendo l’impossibilità di una “immedesimazione” tra il trust e il trustee. La Corte d’Appello di Venezia rigettava il gravame, avverso cui la società trustee ha proposto ricorso per cassazione, articolato in un unico motivo.
La Motivazione della Corte
La ricorrente lamentava la nullità della sentenza impugnata per difetto assoluto di motivazione in ordine all’individuazione del soggetto condannato alle spese, dolendosi della condanna alla rifusione delle spese dei gradi di merito disposta “in capo alla S.I.T. s.r.l.” anziché al “Credit Manager Trust”, rappresentato in giudizio dal trustee. La censura era incentrata sulla mancata specificazione della veste di trustee, rilevante per determinare quale patrimonio dovesse farsi carico delle spese, in virtù della segregazione patrimoniale prevista dall’atto istitutivo del trust.
La Suprema Corte ha ritenuto il motivo infondato, riportando testualmente le conclusioni svolte in appello dall’odierna ricorrente che, in via gradata, aveva chiesto la correzione dell’errore materiale per l’aggiunta delle parole “in qualità di Trustee del Credit Manager Trust” dopo la denominazione sociale nel proemio e nel dispositivo. La corte di merito aveva confermato la pronuncia di prime cure, superando la necessità di approfondire le successive cessioni di credito, rilevando la soccombenza integrale della parte nel giudizio.
La Cassazione, esaminando i passaggi motivazionali dell’impugnata sentenza, ha evidenziato come la corte d’appello avesse inequivocabilmente individuato la parte appellante nella società Società Italiana Trust s.r.l., “denominata per brevità di seguito solo Trust”. La condanna alle spese del grado era stata disposta in capo alla società appellante che, come risultante dall’epigrafe e dal corpus della sentenza, era la S.I.T. s.r.l., la quale aveva agito in giudizio in qualità di trustee ma che, ai fini processuali, era stata chiaramente identificata.
La Corte ha, pertanto, escluso qualsivoglia dubbio sull’individuazione della parte processuale, rilevando che la società era stata la stessa ad agire in sede monitoria, risultando all’esito del giudizio di appello totalmente soccombente. La mancata specificazione della qualità di trustee non determina, quindi, la nullità della pronuncia sulle spese. Il ricorso è stato rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione e delle somme ex art. 96, 3° e 4° co., cod. proc. civ., per la condanna alla rifusione delle spese integrative e alla Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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