Indennizzo beni perduti all’estero: rivalutazione e interessi moratori (Cass. civ. Sez. 1 n. 15700 del 22.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di indennizzo per la perdita di beni di cittadini italiani in territori già soggetti alla sovranità dello Stato, gli interessi moratori e l’eventuale maggior danno ex art. 1224, secondo comma, cod. civ. sono dovuti, sulla somma rivalutata secondo il coefficiente dell’1,90 previsto dall’art. 4 della legge n. 135/1985, solo con decorrenza dalla costituzione in mora dell’Amministrazione. A tal fine è necessaria una specifica richiesta, che può essere avanzata anche prima dei decreti ministeriali conclusivi del procedimento di liquidazione e che, in mancanza, va ricondotta alla proposizione della domanda giudiziale. È, inoltre, inammissibile il motivo di ricorso per violazione di legge che non si confronti con la ratio decidendi della sentenza impugnata e che si risolva in una censura della valutazione delle prove riservata al giudice di merito.
Il Fatto
La controversia traeva origine dalla richiesta di indennizzo, avanzata dagli aventi causa di un cittadino italiano, per la perdita di beni siti in Somalia. Il Tribunale di Roma aveva accolto la domanda e il Ministero dell’Economia e delle Finanze aveva proposto appello, accolto parzialmente dalla Corte d’Appello di Roma. Il giudice di secondo grado aveva rideterminato l’indennizzo sulla base di una nuova consulenza tecnica d’ufficio, ritenendo che gli atti notori prodotti non consentissero una esatta stima del danno. Era stato, invece, respinto l’appello incidentale volto al riconoscimento degli interessi moratori dalla data della domanda di revisione di stima del 1994.
La Motivazione della Corte
Quanto al primo motivo, la Corte ha dichiarato inammissibile la censura concernente l’incarico conferito al consulente tecnico d’ufficio. La sentenza impugnata non aveva attribuito al consulente un potere di valutazione delle prove, ma gli aveva chiesto una valutazione tecnica basata solo su dati affidabili, nel solco della giurisprudenza che ammette la consulenza c.d. percipiente.
La Corte ha, inoltre, precisato che il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente che abbia replicato ai rilievi di parte, esaurisce l’obbligo motivazionale indicando le fonti del proprio convincimento. Le critiche alla consulenza non recepite restano disattese perché incompatibili e non integrano un vizio di motivazione censurabile in sede di legittimità, trattandosi di mere argomentazioni difensive.
In relazione agli atti notori, la Suprema Corte ha escluso la contraddittorietà della motivazione: il giudice di merito ne ha riconosciuto il valore indiziario, ma ha ritenuto che, nel caso concreto, il loro tenore non fornisse elementi certi per una esatta stima del danno. Tale apprezzamento, riservato al giudice del merito, non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione non viziata dal c.d. “minimo costituzionale”.
Il secondo motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile. La Corte ha richiamato il principio consolidato per cui il coefficiente di rivalutazione dell’1,90 assorbe il risarcimento da ritardato adempimento sino alla liquidazione amministrativa, con la conseguenza che gli interessi moratori e il maggior danno sono dovuti solo dalla costituzione in mora, che richiede una specifica richiesta. Il ricorrente aveva omesso di confrontarsi con tale principio e con l’accertamento di fatto del giudice di merito sull’assenza di una precedente messa in mora, sollecitando un sindacato non consentito.
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Nota della Redazione
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