La datio di denaro tra coniugi non prova il mutuo senza il titolo restitutorio (Cass. civ. Sez. 2 n. 15707 del 22.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La consegna di una somma di denaro, di per sé, non è idonea a fondare la domanda di restituzione avanzata da chi agisce assumendo di aver concesso un mutuo. Qualora l’accipiens, pur ammettendo la ricezione, contesti la legittimità del versamento, deducendo un diverso titolo, l’onere della prova ricade integralmente sull’attore, il quale deve dimostrare non solo l’avvenuta consegna ma anche il titolo giuridico da cui derivi l’obbligo della restituzione. Tale deduzione del convenuto non si configura come eccezione in senso sostanziale e non determina alcuna inversione dell’onere probatorio. L’attore che agisce in restituzione di una somma pagata per migliorare la casa coniugale non può invocare l’azione generale di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., poiché lo spostamento patrimoniale trova causa nei doveri di solidarietà familiare.
Il Fatto
Una donna ha convenuto in giudizio l’ex coniuge separato dinanzi al Tribunale, chiedendo la restituzione di una somma di denaro che assumeva di avergli prestato per la ristrutturazione di un immobile di sua esclusiva proprietà, tramite bonifici e assegni. In subordine, l’attrice ha proposto domanda di arricchimento senza causa.
Il giudice di primo grado ha rigettato le domande e la Corte d’Appello ha confermato la decisione, ritenendo che le risultanze istruttorie non dimostrassero l’esistenza di un contratto di mutuo, propendendo piuttosto per un inquadramento delle dazioni nell’ambito dei doveri di solidarietà familiare.
La Motivazione della Corte
La Cassazione, nel rigettare il primo motivo di ricorso, ha ribadito che il mutuo è un contratto reale che si perfeziona con la consegna del denaro. Ne consegue che la prova della dazione e del titolo giuridico che fonda l’obbligo di restituzione costituisce condizione dell’azione e ricade su chi chiede la restituzione. La deduzione da parte del convenuto di un diverso titolo, implicante un obbligo restitutorio, non configura un’eccezione in senso sostanziale e non inverte l’onere probatorio. Il semplice pagamento di un fornitore, eseguito con assegno o bonifico, non può essere considerato alla stregua di consegna di denaro al coniuge senza il concorso di ulteriori elementi.
La Corte ha inoltre escluso la violazione dell’art. 115 c.p.c., rilevando che il vizio denunciabile attiene alla possibilità che il giudice ponga a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, mentre è inammissibile la doglianza che contesta la valutazione delle prove proposte. Nel caso di specie non è ravvisabile il travisamento della prova, poiché l’errore del giudice di merito non cade sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova ma sulla sua valutazione, attività questa consentita dall’art. 116 c.p.c. e sindacabile in sede di legittimità solo se incongruamente motivata.
Quanto alla domanda subordinata di arricchimento senza causa, la Suprema Corte ha precisato che l’azione generale non è invocabile per ottenere il rimborso delle spese sostenute da uno dei coniugi per il miglioramento della casa coniugale, poiché sussiste la causa dello spostamento patrimoniale nei doveri di solidarietà familiare. Il motivo è stato altresì ritenuto generico per la mancanza di indicatori specifici sulla presunta esorbitanza del contributo rispetto al patrimonio delle parti, considerato che la ristrutturazione non aveva riguardato il solo appartamento del controricorrente.
Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese e al pagamento di una somma ex art. 96 c.p.c. per la decisione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.