Mutuo e prova dell’onere: la datio non basta (Cass. civ. Sez. 2 n. 15769 del 22.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di mutuo, contratto di natura reale, l’attore che agisce per la restituzione delle somme date a mutuo è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo l’avvenuta consegna del denaro ma anche il titolo giuridico da cui derivi l’obbligo della restituzione. La deduzione, ad opera del convenuto, di un diverso titolo implicante l’obbligo restitutorio non integra un’eccezione in senso sostanziale e non vale a invertire l’onere della prova. La violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice abbia attribuito l’onere probatorio a una parte diversa da quella onerata, non già quando la censura concerna la valutazione delle prove: l’erroneo apprezzamento sull’esito della prova è sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. La valutazione dei requisiti di gravità, precisione e concordanza delle presunzioni costituisce attività riservata al giudice di merito, censurabile solo per vizio di sussunzione, non per la diversa plausibilità del ragionamento inferenziale.
Il Fatto
Il padre agiva in giudizio nei confronti delle figlie per ottenere la condanna alla restituzione di una somma complessiva di euro 600.000,00, che assumeva di aver loro versato a titolo di mutuo mediante due bonifici da euro 300.000,00 ciascuno. Le convenute resistevano, sostenendo che la consegna del denaro costituisse adempimento di un’obbligazione naturale ex art. 2034 c.c.
Il Tribunale rigettava la domanda; la Corte d’appello di Venezia, invece, in riforma della sentenza di primo grado, condannava le figlie a restituire al padre euro 300.000,00 ciascuna. Avverso tale decisione le soccombenti proponevano ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, incentrati sulla violazione delle norme in tema di onere della prova, presunzioni e motivazione della sentenza.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha disatteso integralmente il ricorso. Con riferimento al primo motivo, relativo all’onere della prova della sussistenza del mutuo, gli ermellini hanno ribadito che il mutuo è un contratto reale che si perfeziona con la consegna del denaro. Ne consegue che la prova della materiale consegna e del titolo giuridico da cui derivi l’obbligo di restituzione grava sulla parte che chiede la restituzione della res. La mera datio di una somma non vale, di per sé, a fondare la richiesta di restituzione quando l’accipiens ne contesti il titolo, ben potendo il denaro essere consegnato per varie cause.
La Corte ha poi chiarito che la deduzione di un diverso titolo da parte del convenuto non configura un’eccezione in senso sostanziale e non determina alcuna inversione dell’onere probatorio. Nel caso di specie, la censura delle ricorrenti non riguardava l’interpretazione delle regole sull’onere della prova, bensì la valutazione di merito delle risultanze istruttorie, attività preclusa in sede di legittimità, salvo il vizio di motivazione.
Quanto agli altri tre motivi, la Suprema Corte ha escluso la violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c., non ravvisando la deduzione di una nuova eccezione in appello, e quella dell’art. 115 c.p.c., non essendo stato utilizzato dal giudice di merito alcun potere officioso. Ha inoltre richiamato il proprio costante orientamento secondo cui la prova dell’obbligazione restitutoria può essere offerta anche mediante elementi presuntivi, quali la causale dei bonifici e la mancata allegazione, da parte del convenuto, di un titolo che legittimi la trattenuta.
La valutazione della gravità, precisione e concordanza degli indizi ex art. 2729 c.c. è stata ritenuta attività riservata al giudice di merito, censurabile in cassazione solo per vizio di sussunzione. Le considerazioni delle ricorrenti, dirette a infirmare la plausibilità del ragionamento inferenziale, sono state pertanto ritenute inammissibili, in quanto attinenti al merito. Escluso altresì il difetto di motivazione in ordine alla mancata ammissione delle prove dichiarative, avendo la Corte d’appello analizzato il contenuto della prova offerta. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna delle ricorrenti anche ex art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c., ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
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Nota della Redazione
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