Raddoppio dei termini di accertamento esteso ai soci della società a ristretta base (Cass. civ. Sez. 5 n. 16136 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, il raddoppio dei termini per l’accertamento nei confronti di una società di capitali a ristretta base partecipativa, conseguente a violazioni di norme che comportano l’obbligo di denuncia penale, si estende automaticamente anche ai soci, per i quali l’accertamento consegue in base alla presunzione di distribuzione degli utili extracontabili. La responsabilità penale è distinta dal presupposto impositivo, sicché l’estensione del termine opera anche se il socio non sia stato raggiunto da atti relativi alla commissione di reati da parte della società. La presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili non richiede né un legame di parentela, né ulteriori elementi indiziari, essendo sufficiente la ristrettezza della base sociale, e non integra il divieto di presunzione di secondo grado, gravando sul contribuente l’onere della prova contraria.
Il Fatto
A seguito di una verifica fiscale, l’Agenzia delle entrate accertava un maggior reddito IRES a carico di una società a responsabilità limitata a ristretta base sociale per gli anni 2005, 2006 e 2007. Tale reddito veniva considerato come utile extracontabile distribuito alle due socie, nei cui confronti l’Ufficio emetteva distinti avvisi di accertamento ai fini IRPEF per gli anni 2005, 2007 e 2008.
La società e le socie impugnavano gli atti, deducendo la decadenza dell’Ufficio e la carenza di prova. La Commissione tributaria provinciale rigettava i ricorsi e la Commissione tributaria regionale della Puglia, riuniti gli appelli, confermava la decisione di primo grado. Le due socie proponevano quindi ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta il primo motivo, con cui le ricorrenti contestavano l’applicazione del raddoppio dei termini di cui all’art. 43 d.P.R. n. 600/1973 anche nei loro confronti, pur non essendo state raggiunte da atti relativi alla commissione dei reati da parte della società. Il motivo è ritenuto infondato. La Suprema Corte chiarisce che il raddoppio è consentito in caso di violazione di norme che comportano l’obbligo della denuncia e che, una volta ricorrente tale evenienza, l’accertamento tributario segue un percorso autonomo rispetto a quello penale. Ne deriva, quindi, l’estensione dei termini anche al socio della società a ristretta base, in applicazione dei principi generali che regolano la materia, citando Cass. n. 18451 del 2021.
Il secondo motivo, formulato in modo promiscuo, è dichiarato inammissibile sotto entrambi i profili prospettati. Quanto all’omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c., la Corte richiama il consolidato indirizzo per cui l’omesso esame può riguardare solo un fatto storico, non una questione giuridica o una deduzione difensiva, come la mancata considerazione di una contestazione sulla notifica del PVC, che nella specie non era stata indicata come fatto decisivo. Il Collegio rileva inoltre la sussistenza di una doppia conforme, che imponeva alle ricorrenti l’onere di allegare la diversità delle ragioni poste a fondamento delle due decisioni di merito.
Qualificata la doglianza come omessa pronuncia ai sensi dell’art. 112 c.p.c., la Corte ne ribadisce comunque l’inammissibilità. La deduzione di tale vizio postula, infatti, l’onere per il ricorrente di riportare puntualmente nel ricorso per cassazione il contenuto dell’eccezione e di indicare l’atto processuale in cui essa è stata proposta, in ossequio al principio di autosufficienza. Tale onere non era stato assolto, non avendo le ricorrenti indicato in quale fase processuale la contestazione sulla mancata notifica del PVC fosse stata sollevata.
Quanto al terzo motivo, relativo alla presunzione di distribuzione degli utili, la Corte lo ritiene infondato. Richiamando la pacifica giurisprudenza, ribadisce che la presunzione di cui all’art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973 opera per la sola ristrettezza della base sociale, che implica un elevato grado di compartecipazione e conoscenza degli affari sociali. Non è necessario un legame di parentela né il supporto di altri elementi indiziari, come le movimentazioni bancarie dei soci. Tale meccanismo non integra il divieto di presunzione di secondo grado, poiché il fatto noto è la ristrettezza della compagine, non l’accertamento induttivo a carico della società, come chiarito dalle pronunce di legittimità citate, tra cui Cass. n. 7815 del 2025 e Cass. n. 1947 del 2019. Il ricorso è quindi integralmente rigettato.
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Nota della Redazione
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