L’atto istitutivo del trust è autonomamente revocabile (Cass. civ. Sez. 3 n. 16260 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di azione revocatoria può essere utilmente proposta nei confronti dell’atto istitutivo di un trust, ancorché quest’ultimo sia privo di effetti traslativi immediati. L’atto dispositivo di conferimento dei beni al trustee non è atto isolato e autoreferente, ma dipende dall’atto istitutivo, nel quale recupera la propria ragion d’essere e causa giustificatrice. Ne consegue che la declaratoria di inefficacia dell’atto istitutivo, quale effetto del vittorioso esperimento dell’azione revocatoria, travolge l’atto dispositivo dipendente, colpendo il fenomeno trust sin dalla sua radice. Il motivo di ricorso che censuri l’interpretazione della domanda compiuta dal giudice di merito pone una questione di fatto, il cui controllo in sede di legittimità è limitato alla correttezza della motivazione che sorregge la decisione.
Il Fatto
Una società creditrice agiva in giudizio nei confronti di un debitore, che aveva istituito un trust conferendovi l’intero patrimonio immobiliare, per sentir dichiarare l’inefficacia dell’atto ai sensi dell’art. 2901 cod. civ.. Il Tribunale accoglieva la domanda. La Corte d’Appello, investita del gravame, rigettava l’appello, escludendo la configurabilità di un’ultrapetizione e la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei beneficiari.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte, esaminando il primo motivo di ricorso, ha precisato che la censura relativa alla violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per ultrapetizione, in realtà, pone una questione di interpretazione della domanda. Tale interpretazione costituisce un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, il cui controllo in sede di legittimità è limitato alla verifica della correttezza motivazionale.
Nel merito, la Corte ha ribadito il principio per cui l’atto istitutivo del trust, pur non avendo natura traslativa, può essere autonomamente oggetto di azione revocatoria. L’atto dispositivo di conferimento non è un atto isolato, ma dipende dall’atto istitutivo, che ne conforma la causa. La dichiarazione di inefficacia dell’atto istitutivo, conseguente all’accoglimento della revocatoria, travolge l’atto dispositivo, poiché la proprietà del trustee non può sopravvivere al caducarsi dell’atto che ne conforma il diritto. Nel caso concreto, la domanda attorea aveva espressamente investito l’intero atto notarile, comprensivo del conferimento dei beni, rendendo manifesta la volontà di revocare l’atto di disposizione patrimoniale.
Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per violazione dell’art. 366, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., per l’assenza di specifica attinenza al contenuto della sentenza impugnata. Il ricorrente non aveva indicato la motivazione oggetto di critica e aveva ignorato le argomentazioni della Corte d’Appello sulla natura gratuita del trust, limitandosi a sostenere la natura onerosa dell’atto. La censura sulla presunta natura onerosa dell’atto doveva considerarsi consolidata per mancata impugnazione della relativa ratio decidendi.
Il terzo motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile per la genericità della censura, non inquadrabile nei rigorosi limiti del vizio di motivazione di cui all’art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ., non essendosi indicato un preciso fatto storico omesso dal giudice del gravame. Il quarto motivo è stato ritenuto inammissibile per la totale assenza di una concreta denuncia in diritto, essendo volto a un non consentito riesame del fatto.
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Nota della Redazione
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