Accertamento analitico-induttivo da percentuale di ricarico e prova della frode carosello (Cass. civ. Sez. 5 n. 16442 del 27.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il riscontro di incongrue percentuali di ricarico costituisce legittimo presupposto dell’accertamento analitico-induttivo, sia in tema di imposte dirette sia in tema di IVA, purché la determinazione della percentuale sia coerente con la natura e le caratteristiche dei beni venduti. Ove la contabilità sia complessivamente inattendibile, è legittimo il ricorso al metodo analitico-induttivo ex art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973, sulla base di elementi che consentano di accertare, in via presuntiva, maggiori ricavi calcolando la media dei ricarichi. In tema di operazioni soggettivamente inesistenti, incombe sull’Amministrazione l’onere di provare la consapevolezza del destinatario, anche in via presuntiva, che l’operazione si inseriva in una evasione; assolto tale onere, grava sul contribuente la prova di avere adoperato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto.
Il Fatto
La società contribuente impugnò l’avviso di accertamento con il quale, per l’anno 2013, erano state accertate maggiori IRES, IRAP e IVA, in relazione a operazioni di compravendita di autovetture, avendo l’Agenzia delle Entrate applicato una percentuale di ricarico maggiore di quella contabilizzata, oltre alla contestazione di indebite detrazioni IVA su acquisti da una società coinvolta in una frode carosello. La Commissione tributaria di Caserta accolse il ricorso, con sentenza confermata dalla CTR della Campania, che ritenne illegittimo l’accertamento induttivo e non provata la consapevolezza della contribuente circa la natura fittizia della società venditrice. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha accolto il primo motivo, con il quale la ricorrente deduceva la violazione dell’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992 per carenza motivazionale. Ribadito che il riscontro di incongrue percentuali di ricarico è un legittimo presupposto dell’accertamento analitico-induttivo, la Corte ha censurato la CTR per non essersi soffermata sul metodo di determinazione della percentuale né sulle ragioni della contestazione della contribuente. La motivazione è stata ritenuta generica e priva di addentellati con la fattispecie concreta, non avendo spiegato né perché il parametro usato dall’Ufficio fosse illogico o incongruo, né perché gli elementi offerti dal contribuente dovessero prevalere, con conseguente violazione del c.d. minimo costituzionale della motivazione.
Il secondo e terzo motivo, concernenti rispettivamente la confessione stragiudiziale del ricarico e la sua valenza presuntiva, sono stati assorbiti dall’accoglimento del primo.
Con riferimento al quarto motivo, la Corte ha affermato che, in tema di operazioni soggettivamente inesistenti, l’effettiva esecuzione dell’operazione è circostanza irrilevante, essendo determinante solo la consapevolezza dell’acquirente. La CTR ha valorizzato la documentazione comprovante l’effettività delle operazioni, omettendo di valutare quegli elementi (irreperibilità della sede sociale, notevole fatturato in breve tempo, sistematica vendita sottocosto, assenza di dipendenti) capaci di attivare l’onere di diligenza gravante sulla contribuente.
La Corte ha quindi cassato con rinvio la sentenza, affinché il giudice di merito compia un nuovo esame della fattispecie da entrambi gli angoli visuali: la legittimità della percentuale di ricarico e la prova presuntiva della consapevolezza della frode.
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Nota della Redazione
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