Ultrapetizione nella condanna alle spese da parte del giudice d’appello (Cass. civ. Sez. 5 n. 16778 del 28.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contenzioso tributario, ai sensi dell’art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546/1992, ciascuno degli atti impugnabili può essere oggetto di gravame solo per vizi propri, salvo che si tratti di atti presupposti non notificati; è pertanto inammissibile l’impugnazione della cartella di pagamento per dolersi di vizi inerenti agli avvisi di accertamento già notificati e non opposti nei termini. La deduzione di travisamento della prova, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., in relazione all’art. 115 c.p.c., postula che l’errore cada sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova, che tale contenuto abbia formato oggetto di discussione e che l’errore sia decisivo in termini di assoluta certezza. La sentenza di secondo grado che, nel rigettare l’appello, non modifichi nel merito la decisione di primo grado la quale aveva disposto la compensazione delle spese, è affetta da ultrapetizione quando, in difetto di appello incidentale, condanni l’appellante al pagamento delle spese del doppio grado e non soltanto di quelle d’appello.
Il Fatto
La società contribuente impugnava la cartella di pagamento per imposta di registro e catastale, emessa a seguito della registrazione di una scrittura privata di promessa di alienazione di terreni. La cartella era stata preceduta da un avviso di accertamento, già impugnato dinanzi alla C.T.P. di Siracusa con esito infausto; la relativa sentenza, non impugnata, era divenuta definitiva. Nel giudizio avverso la cartella, la C.T.P. aveva respinto il ricorso, ritenendo precluse le questioni afferenti all’avviso di liquidazione. La C.T.R. confermava la decisione, ma, riformando sul punto, condannava il contribuente al pagamento delle spese del doppio grado, laddove il primo giudice le aveva compensate.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato il primo motivo di ricorso, con cui il contribuente deduceva il travisamento del contenuto oggettivo di un documento, affermando che l’avviso notificato riguardasse l’INVIM e non l’imposta di registro, e contestava la carenza motivazionale della cartella. La Corte ha ritenuto il motivo infondato, richiamando i principi in tema di travisamento della prova: l’errore deve cadere sulla ricognizione del contenuto oggettivo del documento e non sulla valutazione, deve avere formato oggetto di discussione e deve essere decisivo con assoluta certezza. Nella specie, il giudice di merito aveva legittimamente valutato la documentazione, accertando la produzione dell’avviso propedeutico e la definitività della sentenza che aveva rigettato il ricorso avverso tale atto.
La Corte ha inoltre ribadito che, in relazione alla cartella di pagamento, non è ammissibile dolersi di vizi inerenti agli avvisi di accertamento già notificati e non opposti nei termini, richiamando il principio di cui all’art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546/1992 e i propri precedenti Sez. 5, n. 13012/2017, Sez. 5, n. 12759/2018 e Sez. 5, n. 2743/2025.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto fondata la censura di ultrapetizione. La soccombenza va determinata con riferimento alla causa nel suo insieme; il giudice d’appello può modificare le spese del primo grado solo quando riformi, anche parzialmente, la sentenza. Nel caso di specie, la C.T.R. aveva confermato la decisione di prime cure nel merito, ma aveva rivisto la statuizione sulle spese, condannando l’appellante al pagamento delle spese del doppio grado, in assenza di appello incidentale.
La Corte ha quindi accolto il secondo motivo, cassato la sentenza sul punto e, decidendo nel merito, ha eliminato la condanna alle spese relative al primo grado, dichiarando compensate le spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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