Offerta migliorativa nelle vendite concordatarie e aggiudicazione diretta (Cass. civ. Sez. 1 n. 1466 del 22.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle vendite dei beni del debitore disposte dal commissario giudiziale nell’ambito del concordato preventivo, la disciplina applicabile è quella delle vendite forzate di cui al codice di rito. Per offerta migliorativa deve intendersi esclusivamente l’offerta di importo superiore alla base d’asta, costituita dal prezzo dell’offerta irrevocabile di acquisto già formulata; la mera conferma della propria originaria offerta da parte del soggetto che l’aveva proposta non integra un’offerta migliorativa e non legittima l’indizione della gara tra più offerenti, tanto più quando il regolamento di gara subordini lo svolgimento della procedura competitiva alla presentazione di una pluralità di offerte migliorative. Il giudice delegato non può pertanto autorizzare la gara e deve provvedere all’aggiudicazione diretta in favore dell’unico offerente che abbia proposto una condizione più vantaggiosa rispetto alla proposta irrevocabile.
Il Fatto
La società PDM era stata ammessa al concordato preventivo e il Tribunale aveva disposto l’apertura di una procedura competitiva per la vendita dei macchinari, indicandone le modalità. Il commissario giudiziale pubblicava l’avviso di vendita: premesso che i beni erano stati oggetto di un’offerta irrevocabile di acquisto da parte della società Feinrohren per euro 50.000, si invitavano gli interessati a presentare offerte migliorative, precisando che in caso di unica offerta migliorativa si sarebbe proceduto all’aggiudicazione diretta mentre, in caso di pluralità di offerte, si sarebbe svolta una gara informale al rialzo.
La società Isoclima depositava la propria offerta migliorativa per euro 55.000. All’apertura delle buste emergeva che la Feinrohren aveva confermato la propria offerta di euro 50.000 e che nessun altro soggetto aveva presentato offerte. Ciononostante, il giudice delegato disponeva lo svolgimento della gara tra i due offerenti, escludendo peraltro Isoclima per un vizio di forma della procura. La gara si concludeva con l’aggiudicazione alla Feinrohren per euro 56.000. Il reclamo ex art. 26 l. fall. veniva rigettato dal Tribunale, che riteneva legittima l’esclusione e la gara svolta tra i due offerenti. Isoclima proponeva quindi ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina prioritariamente il terzo motivo, concernente l’illegittima attivazione della gara in difetto delle condizioni richieste dall’avviso di vendita, la cui fondatezza assorbe l’esame dei primi due motivi, relativi al difetto di motivazione e alla forma della procura. La questione centrale riguarda l’interpretazione dell’espressione offerta migliorativa contenuta nel bando di gara.
La Corte osserva che la base d’asta era costituita dall’importo di euro 50.000, pari all’offerta irrevocabile già formulata dalla Feinrohren. Di conseguenza, per offerta migliorativa doveva intendersi solo un’offerta di importo superiore a tale somma, tale da poter incardinare l’ulteriore gara informale tra più offerenti. Nel caso di specie, vi era stata un’unica offerta migliorativa: quella di euro 55.000 depositata da Isoclima, essendosi la Feinrohren limitata a confermare la propria iniziale offerta di euro 50.000.
L’affermazione del Tribunale secondo cui l’ulteriore offerta della Feinrohren, conforme alla sua originaria proposta irrevocabile, poteva integrare un’offerta migliorativa non è condivisibile. La Corte chiarisce che l’espressione “non inferiore a 50.000”, proprio perché riferita alla proposta migliorativa, doveva essere intesa come superiore alla predetta somma, secondo il senso comune del lessico adottato nel bando di gara. La conferma della propria precedente offerta non può pertanto essere qualificata come migliorativa.
Ne consegue che, in presenza di una sola offerta migliorativa, il giudice delegato non avrebbe potuto autorizzare la gara informale tra più offerte migliorative. Il regolamento di gara prevedeva espressamente che, in tale evenienza, si sarebbe dovuto procedere all’aggiudicazione in favore dell’unico offerente che aveva proposto una condizione di vendita più vantaggiosa rispetto a quella originaria contenuta nella proposta irrevocabile, ai sensi dell’art. 163-bis l. fall. La Corte accoglie pertanto il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia al Tribunale per una nuova valutazione della vicenda.
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Nota della Redazione
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