Compensazione in dichiarazione e decadenza biennale dal rimborso IVA senza trasformazione in domanda di rimborso (Cass. civ. Sez. n. 2395 del 04.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di rimborso del credito IVA è distinta dalla richiesta di compensazione dell’eccedenza con altri debiti fiscali: se l’istanza è formulata in termini di compensazione e non denota inequivocabile volontà di ottenere il rimborso, non si applica il termine ordinario decennale di prescrizione ma la decadenza biennale prevista dall’art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546/1992. L’indicazione del credito nel quadro RX della dichiarazione annuale è idonea a manifestare detta volontà, salvo ipotesi eccezionali in cui la compensazione non sia più possibile, come la cessazione dell’attività. La cessazione di fatto dell’attività non integra automaticamente l’eccezione: essa richiede l’accertamento che non saranno più effettuate operazioni imponibili, e la perdita dello status di soggetto passivo impone comunque la richiesta di rimborso nel termine di decadenza.
Il Fatto
La società contribuente impugnava il diniego di rimborso dell’IVA relativa all’anno d’imposta 2009, opposto dall’Agenzia delle entrate per intervenuta decadenza biennale. Nei gradi di merito, la CTP di Milano aveva rigettato il ricorso e la CGT2 della Lombardia aveva confermato la decisione, ritenendo che la società non avesse presentato tempestiva istanza di rimborso ma solo richiesta di compensazione dell’eccedenza. La società proponeva ricorso per cassazione, lamentando la violazione dell’art. 30 d.P.R. n. 633/1972 e dei principi eurounitari di neutralità ed effettività dell’IVA, e deducendo che la cessazione di fatto dell’attività, conseguente al fallimento della controllante, avrebbe giustificato l’applicazione del termine di prescrizione decennale.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i due motivi, riguardanti sotto distinti profili la medesima questione. Quanto all’eccezione di decadenza, la Corte richiama l’orientamento consolidato secondo cui la richiesta di compensazione non equivale a domanda di rimborso: solo l’indicazione del credito nel quadro RX, denotando l’inequivocabile volontà di ottenerne la restituzione, esclude l’applicazione del termine di decadenza biennale e legittima il ricorso al termine ordinario di prescrizione decennale. Tale principio è stato confermato anche dalla successiva giurisprudenza di legittimità che ne ha scrutinato la compatibilità con il diritto dell’Unione europea.
Quanto alla dedotta violazione della neutralità fiscale, la Corte chiarisce che l’autonomia procedurale degli Stati membri consente di fissare modalità di rimborso che rispettino i principi di equivalenza, effettività e certezza del diritto. Il rimborso deve avvenire entro un termine ragionevole, ma la scelta tra riporto, compensazione e rimborso dell’eccedenza spetta al contribuente: l’esposizione del credito in compensazione costituisce esercizio di tale opzione, con la conseguente applicazione del regime proprio della modalità prescelta.
Riguardo alla cessazione dell’attività, la Corte osserva che nemmeno la liquidazione implica automaticamente la cessazione dell’attività economica, potendo essere compiute operazioni soggette a imposta, come la vendita di attivi. La giurisprudenza unionale richiede l’accertamento in fatto che non saranno più effettuate nuove operazioni imponibili. Nella specie, il giudice di merito ha congruamente escluso la ricorrenza di tale ipotesi eccezionale, con accertamento non censurabile in sede di legittimità. In ogni caso, anche ammettendo la cessazione, la società avrebbe dovuto presentare la domanda di rimborso entro il termine biennale dalla data di cessazione, non essendo più possibile il riporto per difetto di continuità dei periodi d’imposta, ai sensi dell’art. 30-ter d.P.R. n. 633/1972.
La Corte rigetta altresì la richiesta di rinvio pregiudiziale alla CGUE, non ricorrendo alcun dubbio interpretativo su norme eurounitarie: l’orientamento è consolidato e il profilo applicativo è rimesso al giudice nazionale. Il ricorso è pertanto rigettato e la società è condannata alle spese.
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Nota della Redazione
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