La condanna alle spese del non ammesso al patrocinio va eseguita in favore dello Stato (Cass. civ. Sez. 1 n. 2445 del 05.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di patrocinio a spese dello Stato, l’art. 133 d.P.R. n. 115/2002 impone al giudice, senza margini di valutazione discrezionale, di disporre che il pagamento delle spese processuali, posto a carico della parte soccombente non ammessa al beneficio, sia eseguito a favore dello Stato. Tale statuizione costituisce un effetto di legge dell’avvenuta condanna, sicché la sua omissione integra un errore materiale correggibile con il procedimento di cui all’art. 391-bis cod. proc. civ., anche d’ufficio.
Il Fatto
La Curatela del Fallimento di una società, già parte ricorrente in un giudizio di legittimità, proponeva ricorso per correzione di errore materiale ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ. avverso l’ordinanza di questa Corte che aveva definito quel giudizio. Nel provvedimento impugnato, le spese di lite erano state poste a carico della parte soccombente, senza la precisazione che il pagamento dovesse avvenire in favore dello Stato, come richiesto dall’art. 133 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, atteso che la parte vittoriosa era stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto fondata la richiesta di correzione, soffermandosi sul tenore testuale dell’art. 133 d.P.R. n. 115/2002, che prescrive come il provvedimento che pone le spese a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio debba disporne il pagamento a favore dello Stato. L’assenza di qualsivoglia margine valutativo in capo al giudice connota tale statuizione come un effetto legale della condanna, rendendone doverosa l’adozione.
La natura di statuizione obbligatoria consequenziale ha indotto la Corte a qualificare l’omissione come errore materiale, emendabile mediante la procedura di cui all’art. 391-bis cod. proc. civ. anche nei confronti delle pronunce di legittimità. La Corte ha richiamato il proprio consolidato orientamento, espresso da Sezioni Unite n. 16037 del 2010, secondo cui rientra nel concetto di errore materiale qualsivoglia statuizione obbligatoria, anche accessoria, che sia stata omessa.
Nel caso di specie, la Corte ha accertato che la parte istante era effettivamente ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato e che tale ammissione non era stata revocata. Di conseguenza, la mancata indicazione che il pagamento delle spese dovesse essere eseguito in favore dello Stato è stata ricondotta a un mero errore, superabile con la correzione del dispositivo della precedente ordinanza, inserendo la prescritta statuizione.
Il ricorso è stato pertanto accolto, mentre non vi è stato luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento, in conformità al principio sancito da Sezioni Unite n. 29432 del 2024. La Corte ha infine disposto la correzione del dispositivo, precisando che il pagamento delle spese del giudizio di cassazione, così come liquidate, dovesse essere eseguito a favore dello Stato.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.