Forza maggiore tributaria: la crisi di liquidità da inadempimenti di terzi non è esimente automatica (Cass. civ. Sez. 5 n. 6047 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La forza maggiore, quale causa di non punibilità in materia tributaria, presuppone la compresenza di un elemento oggettivo, costituito da circostanze anormali ed estranee all’operatore, e di un elemento soggettivo, rappresentato dall’obbligo del contribuente di premunirsi contro le conseguenze dell’evento anormale mediante l’adozione di misure appropriate, purché non eccessivamente onerose. La crisi di liquidità, anche se originata da inadempimenti di terzi, non integra automaticamente l’esimente, non costituendo un evento imprevedibile e irresistibile, né escludendo la possibilità per il contribuente di adottare misure idonee a fronteggiarla. Ne consegue che il riconoscimento dell’esimente richiede una rigorosa indagine giudiziale sulla natura dell’evento e sull’adeguatezza delle misure adottate.
Il Fatto
A seguito della liquidazione automatizzata della dichiarazione IVA relativa al terzo trimestre del 2017, l’Agenzia delle Entrate emetteva un avviso bonario nei confronti della società contribuente, richiedendo il pagamento dell’imposta, delle sanzioni e degli interessi. La società impugnava l’atto dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, deducendo l’esistenza di una causa di forza maggiore riconducibile alla crisi di liquidità determinata dall’inadempimento di due principali debitori a partecipazione pubblica, versanti in stato di insolvenza.
Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso, ritenendo provata l’esimente ai sensi dell’art. 6, comma 5, del d.lgs. n. 472/1997 e disponendo la disapplicazione di sanzioni e interessi. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio rigettava l’appello dell’Ufficio, confermando la decisione e rilevando che l’esposizione creditoria aveva determinato una significativa carenza di liquidità non imputabile all’imprenditore. Avverso tale sentenza, l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate denunciava la violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma 5, del d.lgs. n. 472/1997 e dell’art. 20 del d.P.R. n. 602/1973, censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto integrata l’esimente sulla base della mera crisi di liquidità, omettendo di verificare l’elemento soggettivo e la possibilità per la contribuente di adottare misure idonee a fronteggiarla.
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo fondato, richiamando il consolidato orientamento di legittimità. La forza maggiore non può essere riconosciuta in via automatica: accanto all’elemento oggettivo della circostanza anormale ed estranea all’operatore, è necessario che il contribuente abbia violato l’obbligo di premunirsi adottando misure appropriate, sempre che non eccessivamente onerose (Cass. n. 22153/2017; Cass. n. 7850/2018; Cass. n. 39548/2021).
La Corte ha precisato che la crisi di liquidità, anche quando originata da ritardi nei pagamenti dei clienti, non costituisce un evento imprevedibile e irresistibile e non esclude la possibilità di misure di mitigazione (Cass. n. 11111/2022; Cass. n. 8844/2024). L’esimente richiede una rigorosa indagine giudiziale sulla natura dell’evento e sull’adeguatezza delle condotte del contribuente (Cass. n. 8175/2019; Cass. n. 7628/2024).
Nel caso di specie, il giudice d’appello aveva ritenuto sufficiente la mera difficoltà economica, senza verificare se la società avesse esperito azioni di recupero del credito, richiesto finanziamenti o adottato altre misure per fronteggiare la crisi. La decisione è stata quindi cassata per erronea interpretazione della nozione di forza maggiore, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
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