Accertamento sintetico e prova del disinvestimento patrimoniale: la contestualità degli atti supera il dato letterale (Cass. civ. Sez. 5 n. 7470 del 28.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La prova contraria all’accertamento sintetico del reddito, fondato sullo scostamento tra reddito dichiarato e spesa sostenuta, può essere data dal contribuente anche mediante la dimostrazione che l’investimento è stato finanziato con un contestuale disinvestimento patrimoniale di valore equivalente. In tal caso, la contestualità degli atti e l’equivalenza dei valori delle operazioni assumono valenza probatoria decisiva, idonea a escludere l’esistenza del fatto ignoto (maggior reddito) che la ricostruzione sintetica mira a provare, pur in assenza di un espresso nesso di corrispettività tra i due negozi. Il sindacato di legittimità sulla motivazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., è circoscritto al solo minimo costituzionale di cui all’art. 111, comma 6, Cost.; l’omesso esame di singole circostanze, ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non integra il vizio quando il fatto storico sia stato comunque considerato dal giudice di merito.
Il Fatto
A un contribuente, deceduto nel corso del giudizio, l’Agenzia delle Entrate notificava un avviso di accertamento emesso ai sensi dell’art. 38, commi 4, 5 e 6, del d.P.R. n. 600 del 1973, con cui, per l’anno d’imposta 2009, veniva accertato, mediante ricostruzione sintetica, un maggior reddito in considerazione dell’acquisto di quote societarie, non giustificato dal reddito dichiarato. Il contribuente aveva dedotto di aver fatto fronte al pagamento del prezzo di acquisto delle quote mediante la contestuale cessione di propri diritti immobiliari di valore equivalente, senza alcun esborso finanziario. Il giudice di prime cure accoglieva il ricorso, ma la Commissione Tributaria Regionale, in sede di appello, lo riformava, ritenendo non provato il pagamento con compensazione, in assenza di un riferimento espresso negli atti a una permuta. Avverso tale decisione, gli eredi proponevano ricorso per cassazione; la Suprema Corte, con ordinanza n. 10893/2021, cassava con rinvio la sentenza, valorizzando proprio la contestualità degli atti e l’equivalenza dei valori. All’esito del giudizio di rinvio, la CTR respingeva l’appello dell’Agenzia.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, con l’ordinanza qui annotata, ha respinto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, scrutinando due distinti motivi. Con il primo, l’Amministrazione deduceva la nullità della sentenza per violazione degli artt. 36 d.lgs. n. 546/1992 e 132, comma 2, n. 4, c.p.c., lamentando l’insufficienza e l’apparenza della motivazione resa dal giudice di rinvio, per non aver valutato le circostanze fattuali addotte dall’Ufficio a confutazione della prova del pagamento.
La Corte ha disatteso la censura, richiamando il principio per cui, a seguito della riforma dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. operata dalla l. n. 134 del 2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato alla verifica del rispetto del “minimo costituzionale” di cui all’art. 111, comma 6, Cost., ravvisabile solo in presenza di motivazione totalmente mancante, meramente apparente, perplessa o basata su un contrasto irriducibile di affermazioni inconciliabili. Nel caso di specie, la CTR ha invece esplicitato le ragioni del proprio convincimento, dando atto di aver seguito l’indirizzo della stessa Cassazione, che aveva valorizzato la contestualità e l’equivalenza dei valori come elementi dimostrativi del pagamento delle quote mediante compensazione con il prezzo dei diritti immobiliari alienati.
Con il secondo motivo, l’Agenzia deduceva l’omesso esame di un fatto decisivo, consistente nella mancata valutazione di alcune circostanze, quali la previsione nel preliminare di una caparra senza riferimento alla cessione delle quote. La censura è stata dichiarata inammissibile: il vizio di cui al novellato art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda l’omesso esame di un fatto storico, non di singoli elementi istruttori. Il giudice di merito ha considerato il fatto storico della contestualità degli atti, concludendo per l’assolvimento dell’onere probatorio; la scelta delle risultanze probatorie ritenute più idonee integra un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità.
La Corte ha quindi rigettato il ricorso, confermando che il contribuente aveva assolto l’onere probatorio richiesto dall’art. 38 d.P.R. n. 600/1973, dimostrando che la spesa per l’acquisto delle quote non costituiva manifestazione di capacità contributiva, essendo stata sostenuta grazie a un disinvestimento patrimoniale di pari importo e contestuale, e condannando l’Amministrazione al pagamento delle spese.
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Nota della Redazione
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