Condanna alla ripetizione di indebito oggettivo soggetta a registro in misura fissa (Cass. civ. Sez. 5 n. 8156 del 01.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento giudiziario che accoglie l’azione di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. e dispone la condanna alla restituzione di somme è soggetto all’imposta di registro in misura fissa ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. e), della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986. La pronuncia di condanna alla restituzione per sopravvenuta caducazione del titolo giustificativo è assimilabile alle sentenze dichiarative di nullità, annullamento o risoluzione del contratto. Non trova applicazione la lett. b) della medesima disposizione, che postula la fisiologica validità del contratto originante le obbligazioni, né il principio di alternatività IVA di cui all’art. 40 del d.P.R. n. 131/1986, trattandosi di funzione meramente restitutoria volta a ripristinare la situazione quo ante.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate impugnava la sentenza con cui la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte aveva accolto l’appello della società contribuente, confermando l’annullamento di un avviso di liquidazione. L’atto impositivo concerneva l’imposta principale di registro, liquidata in misura proporzionale, sul provvedimento del Tribunale con cui la società era stata condannata a restituire le somme corrisposte a titolo di addizionale provinciale sull’accisa sull’energia elettrica, versate nell’ambito di un contratto di somministrazione.
La restituzione era stata disposta per effetto della sopravvenuta caducazione del titolo giustificativo, essendo stata disapplicata la norma istitutiva dell’addizionale per contrasto con la normativa unionale. Il giudice di prime cure aveva rigettato il ricorso della contribuente, mentre la corte regionale ne aveva riconosciuto la fondatezza, ritenendo applicabile l’imposta in misura fissa. Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione l’Ufficio finanziario.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione disattende la censura dell’Amministrazione, la quale ascriveva il provvedimento alla categoria degli atti giudiziari recanti condanna al pagamento di somme di cui alla lett. b) dell’art. 8 della tariffa. Tale disposizione non può trovare applicazione, in quanto postula la fisiologica validità del contratto da cui originano le obbligazioni oggetto della condanna. Nel caso di specie, invece, la pronuncia restitutoria consegue alla caducazione del titolo e ha funzione meramente recuperatoria.
La Corte chiarisce come l’indebito oggettivo si verifichi o per mancanza originaria della causa giustificativa del pagamento ovvero perché la causa del rapporto è venuta meno per eventi successivi che hanno reso inefficace il rapporto medesimo, secondo la distinzione tra conditio indebiti sine causa e conditio ob causam finitam. In entrambe le ipotesi, il diritto alla ripetizione ex art. 2033 c.c. ha funzione di eliminare lo spostamento patrimoniale privo di giustificazione.
Ne consegue che il provvedimento di condanna alla restituzione è soggetto a registro in misura fissa ai sensi della lett. e), la quale ricomprende le sentenze che dichiarano la nullità o pronunciano l’annullamento di un atto, ancorché contengano condanna alla restituzione di denaro o beni, ovvero la risoluzione del contratto, anche quando la declaratoria riguardi singole clausole ex art. 1419, comma 2, c.c. La ricorrente non ha offerto elementi per mutare il consolidato orientamento della Corte, richiamato nella proposta di definizione anticipata integralmente confermata.
Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese e al pagamento delle ulteriori somme ai sensi dell’art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c.
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Nota della Redazione
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