Rimborso IRES: gli interessi decorrono dal versamento, non dalla domanda (Cass. civ. Sez. 5 n. 8524 del 06.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di rimborso di imposte, gli interessi dovuti dall’Erario al contribuente per la ritardata restituzione sono soggetti alla disciplina dei rimborsi semestrali di cui agli artt. 38 e 44 del d.P.R. n. 602/1973. Essi maturano al compimento di ogni singolo semestre, escluso il primo, successivo alla data del versamento dell’indebito e fino a quella dell’ordinativo di pagamento. Il termine di decorrenza non è ancorato alla data della domanda di rimborso, bensì alla data del versamento. Gli interessi vanno calcolati al tasso legale vigente al momento della scadenza di ciascun semestre.
Il Fatto
La società presentava istanza di rimborso della maggiore IRES versata per gli anni d’imposta dal 2018 al 2021, invocando le agevolazioni di cui all’art. 6, commi da 13 a 19, della legge n. 388/2000. Formatosi il silenzio-rifiuto, la contribuente otteneva dal giudice di primo grado la declaratoria del diritto al rimborso. L’Amministrazione finanziaria provvedeva al pagamento tramite bonifici, ma la società, ritenendo erroneo il calcolo degli interessi, adiva il giudice dell’ottemperanza ex art. 70, comma 1, d.lgs. n. 546/1992 per la residua somma. La Corte di secondo grado accoglieva il ricorso, determinando l’importo ancora dovuto dall’Ufficio a titolo di interessi e nominando un commissario ad acta. Avverso tale decisione l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
L’Agenzia delle Entrate censurava la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 44, commi 1 e 2, d.P.R. n. 602/1973. L’Ufficio sosteneva che gli interessi dovessero decorrere dal semestre successivo a quello di presentazione delle dichiarazioni integrative, e non dal secondo semestre successivo alla data del versamento.
La Suprema Corte ha ritenuto il motivo infondato, richiamando il principio consolidato per cui, in materia di rimborso di imposte, gli interessi dovuti dall’Erario maturano al compimento di ogni singolo semestre, escluso il primo, successivo alla data del versamento e fino a quella dell’ordinativo di pagamento. Il riferimento alla data della domanda è pertanto errato, dovendosi avere riguardo alla data del versamento dell’indebito, con calcolo al tasso legale vigente alla scadenza di ciascun semestre.
La Corte ha precisato che tali principi, già affermati da Cass. n. 25684/2016 e ribaditi da Cass. n. 9696/2025, risultano correttamente applicati dal giudice di merito. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dell’Amministrazione alla rifusione delle spese processuali, in quanto soccombente.
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Nota della Redazione
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