Termine di decadenza per trasferimento del credito di accisa e continuità dichiarativa (Cass. civ. Sez. 5 n. 8926 del 09.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accise sui prodotti energetici, il credito maturato per eccedenza dei versamenti non incorre in alcuna decadenza ove regolarmente riportato nelle successive dichiarazioni. Fino alla chiusura del rapporto tributario è preclusa la richiesta anticipata di rimborso, mentre è consentito il trasferimento contabile del credito ad altra posizione gestita dal medesimo contribuente. La cessazione dell’attività in un singolo ambito provinciale è irrilevante: finché il credito viene indicato con continuità nelle dichiarazioni annuali e il soggetto continua ad operare in altre province, il termine biennale di decadenza non decorre. Tale termine comincia a decorrere solo quando il credito non viene più dichiarato o le dichiarazioni non vengono più presentate.
Il Fatto
Una società distributrice di gas, con istanza del 2020, chiedeva il trasferimento contabile di un credito per accise maturato nella provincia di Cuneo, dove aveva cessato l’attività, per utilizzarlo in compensazione nelle altre province. L’Amministrazione rigettava l’istanza ritenendo maturato il termine di decadenza biennale. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte accoglieva l’appello dell’Amministrazione, affermando che la cessazione dell’attività, rilevante ai fini della decadenza, andasse riferita a ciascun ambito provinciale.
La società ricorre per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 14, commi 2 e 3, e 26, comma 13, d.lgs. n. 504/1995, sostenendo che il termine di decadenza possa decorrere solo dalla conclusione del rapporto tributario, il quale permane finché il contribuente opera in altre province.
La Motivazione della Corte
La Corte richiama il principio consolidato secondo cui, per le accise sui prodotti energetici, il credito riportato nelle dichiarazioni non decade fino alla chiusura del rapporto e il relativo trasferimento contabile è sempre consentito. Viene evidenziato che la cessazione dell’attività in una singola provincia non può determinare la decorrenza del termine, in quanto rileva la sostanziale unicità del rapporto tributario, facente capo al medesimo soggetto d’imposta.
Il meccanismo di riporto dell’eccedenza, prosegue la Corte, presuppone la continuità dichiarativa: il credito si rinnova annualmente solo se correttamente indicato nelle dichiarazioni di consumo. In mancanza, il credito si “cristallizza” e può essere richiesto a rimborso entro il termine che decorre dall’originario versamento (Cass. n. 22862/2025).
Nel caso in esame, la Corte ritiene che la sentenza impugnata abbia erroneamente desunto la decadenza dalla sola cessazione dell’attività nella provincia di Cuneo, senza verificare se il credito fosse stato riportato con continuità nelle successive dichiarazioni annuali. Tale accertamento di fatto è demandato al giudice del rinvio. Il motivo viene accolto, con cassazione della sentenza e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.