La motivazione apparente della sentenza tributaria determina la cassazione con rinvio (Cass. civ. Sez. 5 n. 9824 del 16.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contenzioso tributario, la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado è nulla per motivazione apparente, ai sensi dell’art. 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., quando la motivazione risulti costruita con argomentazioni logicamente inconciliabili, perplesse o obiettivamente incomprensibili, che rendano impossibile il controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost.
Non integra doppia imposizione la notifica di un identico avviso di liquidazione, recante i medesimi dati identificativi e la stessa pretesa impositiva, effettuata una seconda volta al solo fine di sanare una irregolarità meramente formale della precedente notifica.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia che aveva rigettato l’appello avverso la pronuncia di primo grado, la quale aveva accolto i ricorsi del contribuente contro un avviso di liquidazione di imposta di registro, ipotecaria e catastale e contro un successivo avviso di rettifica e liquidazione.
L’Amministrazione finanziaria aveva rettificato i valori dichiarati per i beni oggetto di un atto di aumento di capitale sociale mediante conferimento di ramo d’azienda. I giudici di merito avevano ritenuto illegittimi gli atti per pretesa doppia imposizione e per violazione delle norme sul contraddittorio endoprocedimentale.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, esaminati i cinque motivi di ricorso, riteneva fondato il secondo motivo, relativo alla nullità della sentenza per motivazione apparente. Richiamando la consolidata giurisprudenza di legittimità, la Corte ha precisato che la mancanza di motivazione va apprezzata tanto nei casi di radicale carenza quanto nelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi, poiché intessuta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamente incomprensibili.
La sentenza impugnata risultava caratterizzata da una motivazione insufficiente e incoerente sotto un plurimo ordine di profili: aveva confuso l’avviso di liquidazione con l’avviso di rettifica e liquidazione, provvedimenti distinti ed autonomi ancorché collegati; conteneva un passaggio argomentativo incompiuto e privo di nesso logico; non aveva menzionato il successivo avviso di rettifica, confuso con il precedente; infine, aveva attribuito alla sentenza di primo grado una ratio (la violazione dell’art. 5-ter del d.lgs. n. 218/1997) che da questa non emergeva, essendosi la pronuncia limitata a richiamare una possibile autotutela sostitutiva.
La Corte ha ritenuto fondato anche il quinto motivo di ricorso, escludendo la sussistenza di una doppia imposizione. L’avviso di liquidazione era stato notificato una prima volta e successivamente rinotificato per sanare una irregolarità meramente formale: si trattava di un identico atto, recante i medesimi dati identificativi, la stessa pretesa impositiva e l’identico contenuto. La rinotifica dello stesso atto, senza procedere a formali rettifiche o sostituzioni, non integra infatti una duplicazione di imposta.
La Corte ha accolto il secondo e il quinto motivo, dichiarato assorbiti i restanti, e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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