Ripetizione dell’indebito per addizionale provinciale dichiarata incostituzionale (Cass. civ. Sez. 3 n. 10390 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 6, commi 1, lett. c), e 2, del d.l. n. 511/1988, conv. con mod. nella l. n. 20/1989, come sostituito dall’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 26/2007, rende “ab origine” indebita la pretesa del fornitore di energia elettrica di richiedere all’utente il pagamento dell’addizionale provinciale sulle accise. Il consumatore finale che ha corrisposto l’imposta a titolo di rivalsa è legittimato ad agire in ripetizione di indebito ex art. 2033 cod. civ. direttamente nei confronti del fornitore, nel rispetto dell’ordinario termine decennale di prescrizione, senza che rilevi il rapporto tra il fornitore e l’amministrazione finanziaria, né la qualificazione pubblicistica o privatistica del soggetto accipiente.
Il Fatto
La società Immobiliari Commerciali S.p.a. aveva adito il Tribunale di Napoli Nord per ottenere da Enel Energia S.p.a. la ripetizione delle somme versate a titolo di addizionale provinciale alle accise sulla fornitura di energia elettrica per gli anni 2010 e 2011, assumendo il contrasto della relativa disciplina con la direttiva 2008/118/CE. Il primo giudice accoglieva la domanda, disapplicando la norma interna.
A seguito dell’appello proposto dal fornitore, la Corte d’appello di Napoli, con la sentenza resa in data 30/09/2024, rigettava la domanda, qualificando la società fornitrice come soggetto di diritto privato e ritenendo, per l’effetto, preclusa la disapplicazione della norma interna in un rapporto tra privati (c.d. inefficacia orizzontale delle direttive). Avverso tale sentenza la società Immobili Commerciali ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha scrutinato congiuntamente i primi tre motivi di ricorso, tutti incentrati sulla legittimazione attiva del consumatore finale e sulla rilevanza della qualificazione giuridica del fornitore nell’azione di ripetizione.
Nel decidere la controversia, la Corte ha valorizzato la sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 43 del 15 aprile 2025, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, commi 1, lett. c), e 2, del d.l. n. 511/1988, come sostituito. Tale declaratoria comporta la caducazione “ex tunc” della norma, con la conseguente venuta meno, fin dall’origine, della causa giustificatrice della prestazione corrisposta dall’utente finale.
Il Collegio ha richiamato il principio di diritto già affermato da Cass. Sez. 3, sent. 22 maggio 2025, n. 13740, e dalle successive pronunce conformi, secondo cui il consumatore finale è legittimato ad esercitare l’azione di ripetizione dell’indebito ex art. 2033 cod. civ. direttamente nei confronti del fornitore. È stato ritenuto irrilevante, ai fini della ripetibilità, il rapporto tra fornitore e amministrazione finanziaria, nonché la natura pubblica o privata dell’accipiens.
La Corte ha quindi accolto i primi tre motivi, cassando la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione per la decisione sul merito e sulle spese, dichiarando assorbito il quarto motivo relativo alla regolamentazione delle spese di lite, in quanto travolta dalla cassazione ai sensi dell’art. 336, comma 1, cod. proc. civ.
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Nota della Redazione
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