Omessa integrazione del contraddittorio e inammissibilità del ricorso per cassazione (Cass. civ. Sez. 5 n. 11641 del 29.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di cassazione, l’omessa notifica dell’impugnazione a un litisconsorte necessario, sia in caso di litisconsorzio sostanziale sia processuale, non incide sull’ammissibilità o sulla tempestività del gravame, che conserva l’effetto di impedire il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, ma determina l’esigenza dell’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 331 cod. proc. civ. Qualora la parte ricorrente, onerata dell’ordine di integrazione, non ottemperi allo stesso nel termine fissato dal giudice, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 331, secondo comma, cod. proc. civ.
Il Fatto
La società, esercente attività di commercio di autovetture, impugnava dinanzi alla CTP un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria rettificava, per il periodo d’imposta 2010, Ires, Irap e Iva, contestando la mancata imputazione per competenza di provvigioni maturate nell’anno, ai sensi dell’art. 109 TUIR. Il giudice di primo grado confermava la ripresa a tassazione ma annullava le sanzioni per obiettiva incertezza normativa. L’appello dell’Ufficio veniva rigettato dalla CTR.
Avverso la sentenza della CTR, l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione, rimanendo intimati la società fallita e il socio, il quale, avendo un autonomo interesse ad evitare conseguenze sanzionatorie, era divenuto parte del giudizio di appello.
La Motivazione della Corte
La Corte, con ordinanza interlocutoria, rilevava che il ricorso per cassazione non era stato notificato al socio, il quale risultava essere parte del giudizio di appello. Richiamando la giurisprudenza consolidata, ha precisato che l’omessa notifica dell’impugnazione al litisconsorte necessario non determina l’inammissibilità del gravame, ma impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 331 cod. proc. civ.
Conseguentemente, la Corte ordinava all’Agenzia ricorrente di integrare il contraddittorio nei confronti del socio pretermesso, fissando il termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza.
L’ordinanza interlocutoria veniva comunicata alla ricorrente, la quale non ottemperava all’ordine, non rilevandosi alcun successivo deposito nel registro del processo telematico.
La Corte ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile ex art. 331, secondo comma, cod. proc. civ., per mancata ottemperanza all’ordine di integrazione del contraddittorio. Non ha provveduto alla liquidazione delle spese, in difetto di attività difensiva della parte intimata, e ha escluso l’applicazione del d.P.R. n. 115/2002 in considerazione della soccombenza dell’Amministrazione finanziaria, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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