Accertamento unitario società di persone e nullità del giudizio di appello per violazione del simultaneus processus (Cass. civ. Sez. 5 n. 12386 del 03.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di imposte sui redditi delle società di persone, il principio di unitarietà dell’accertamento ex art. 5 t.u.i.r. impone che la società e tutti i soci siano parti dello stesso procedimento, configurandosi un litisconsorzio necessario originario la cui violazione determina la nullità assoluta del giudizio, rilevabile in ogni stato e grado, anche d’ufficio. Tale regola permane anche quando il recupero riguardi Irap e Iva, ponendosi per l’Iva, pur in assenza di un problema di litisconsorzio, l’esigenza del simultaneus processus quando l’accertamento sia fondato sugli stessi fatti o elementi comuni. L’inosservanza del litisconsorzio non spiega effetti quando le pronunce sui ricorsi separati siano sostanzialmente identiche e adottate dallo stesso collegio in esito a trattazione unitaria, con simultanea proposizione dei ricorsi e identità di difese. La nullità non è evitata dalla sola impugnazione dell’avviso societario da parte dei soci: è necessaria la riunione ex art. 29 d.lgs. n. 546/1992, finanche obbligatoria, delle cause sociali e personali, per assicurare la contemporanea decisione di tutte le regiudicande. La mancata riunione di giudizi relativi a diverse annualità non è invece censurabile in cassazione, valendo il principio di autonomia dei singoli periodi di imposta.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate aveva emesso nei confronti di una società in accomandita semplice un avviso di accertamento con il quale, per l’anno 2009, recuperava a tassazione le quote di ammortamento dedotte dalla società in relazione a fatture per operazioni inesistenti. Con separati avvisi, l’Ufficio aveva contestato al socio accomandatario maggiori redditi ai fini Irpef, per la presunta distribuzione di utili extracontabili, e aveva notificato analogo avviso anche alla socia accomandante.
La Commissione tributaria provinciale aveva rigettato i ricorsi proposti dalla società e dai soci; la Commissione tributaria regionale, in accoglimento degli appelli, aveva invece annullato gli atti impositivi. Avverso tali sentenze l’Agenzia proponeva distinti ricorsi per cassazione, uno riguardante l’avviso societario e l’altro l’avviso personale notificato al socio accomandatario.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente disposto la riunione dei due giudizi, in quanto connessi per la comune origine nella medesima contestazione relativa all’anno 2009. Ha quindi esaminato il motivo con cui l’Agenzia censurava la mancata riunione, da parte del giudice d’appello, dei giudizi relativi all’anno 2005, rispetto ai quali quelli concernenti il 2009 sarebbero stati consequenziali.
La censura è stata ritenuta infondata. Il principio di unitarietà dell’accertamento, che impone l’integrità del contraddittorio tra società e soci, non comporta l’unicità del giudizio con riferimento a diverse annualità, per le quali vige il principio di autonomia dei singoli periodi di imposta. In ogni caso, la mancata riunione di cause decise con sentenze diverse non è censurabile in cassazione, perché solo la riunione di più impugnazioni avverso la medesima decisione è obbligatoria, mentre il provvedimento sulla riunione ha natura meramente ordinatoria.
La Corte ha tuttavia rilevato d’ufficio la violazione del principio di unitarietà con riferimento all’anno 2009. Dagli atti risultava che l’Ufficio aveva emesso, oltre all’avviso societario e a quello personale notificato al socio accomandatario, anche un avviso personale nei confronti della socia accomandante, impugnato separatamente da quest’ultima. I tre ricorsi erano stati decisi contestualmente in primo grado, ma non vi era prova che anche in appello il giudizio relativo alla posizione della socia fosse stato trattato e deciso unitamente agli altri.
La Corte ha richiamato il proprio orientamento secondo cui l’inosservanza del litisconsorzio non produce nullità quando le pronunce siano sostanzialmente identiche e rese dallo stesso collegio in esito a trattazione unitaria. Tali condizioni, realizzatesi in primo grado, non risultavano invece sussistenti in appello. Ha inoltre precisato che l’impugnazione dell’avviso societario da parte dei soci non è di per sé sufficiente a evitare la nullità, poiché restano escluse dal giudizio sociale le regiudicande concernenti la determinazione dei redditi dei singoli soci per trasparenza, a tutela delle quali sovviene la riunione ex art. 29 d.lgs. n. 546/1992, finanche obbligatoria in caso di contemporanea pendenza delle cause dinanzi al medesimo giudice.
Dichiarata la nullità dei giudizi di secondo grado, la Corte ha assorbito i restanti motivi di ricorso e rimesso gli atti alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione.
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Nota della Redazione
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