Trasformazione del rapporto da full time a part time: onere della prova a carico del datore di lavoro (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13165 del 07.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, grava sul datore di lavoro l’onere di dimostrare che la riduzione dell’orario, formalmente pattuita per iscritto, abbia avuto concreta attuazione. La circostanza che il lavoratore abbia continuato a svolgere la propria prestazione anche al di fuori delle fasce orarie concordate, in assenza di prova contraria, costituisce elemento indiziario dal quale il giudice di merito può trarre la presunzione che il rapporto sia rimasto a tempo pieno. Ne consegue che le differenze retributive sono dovute sulla base del trattamento economico del full time. È altresì inammissibile, in sede di legittimità, la censura che, attraverso la deduzione di una violazione di legge, miri ad ottenere una diversa valutazione delle prove rispetto a quella compiuta dal giudice del merito.
Il Fatto
Una lavoratrice, assunta a tempo pieno con mansioni di cassiera, aveva convenuto in giudizio il datore di lavoro chiedendo la condanna al pagamento di differenze retributive e di trattamento di fine rapporto. Il Tribunale aveva accolto solo in parte la domanda, ma la Corte d’Appello, in riforma parziale della sentenza, aveva riconosciuto il diritto della lavoratrice alle differenze retributive calcolate secondo il regime del full time per il periodo successivo alla formale trasformazione del rapporto in part time, oltre alla differenza sul t.f.r. Il datore di lavoro ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo, il ricorrente deduceva la violazione degli artt. 2697 c.c. e degli artt. 2 e 8 del d.lgs. n. 61/2000, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe erroneamente posto a suo carico l’onere di provare la concreta attuazione della riduzione oraria. La Corte di Cassazione ha dichiarato il motivo inammissibile, rilevando che il ricorrente non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata. I giudici di merito, infatti, avevano ritenuto provato — sulla base di un quadro testimoniale convergente — che la lavoratrice avesse continuato a svolgere la propria prestazione sia al mattino sia al pomeriggio, in contrasto con la clausola del contratto di part time che prevedeva il lavoro solo al mattino. Tale circostanza, valutata unitamente al fatto che la fase iniziale del rapporto era stata a tempo pieno, aveva indotto la Corte a ritenere che la trasformazione non avesse avuto concreta attuazione.
La Suprema Corte ha evidenziato come il giudice di merito non avesse applicato una mera presunzione a sfavore del datore di lavoro, ma avesse compiuto un accertamento di fatto basato sulle risultanze istruttorie, pervenendo alla conclusione che il rapporto si fosse svolto di fatto a tempo pieno. L’onere probatorio del datore di lavoro, che eccepisce la modifica dell’orario, era stato correttamente individuato nella necessità di dimostrare l’effettiva attuazione della riduzione, onere non assolto. La decisione risulta quindi sostenuta da un quadro probatorio complessivo che prescinde da ogni altra considerazione sulla ripartizione degli oneri.
Con il secondo motivo, il ricorrente lamentava la violazione degli artt. 115, 116 e 414 c.p.c. e l’omesso esame di un fatto decisivo, contestando la valutazione delle deposizioni testimoniali operata dalla Corte territoriale. La Corte di Cassazione ha dichiarato il motivo inammissibile, in quanto la censura non coglieva la ratio decidendi e, attraverso l’impropria deduzione di una violazione di legge, mirava ad ottenere una diversa valutazione delle prove rispetto a quella compiuta dal giudice di merito, operazione non consentita in sede di legittimità.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali e distrazione al difensore della controricorrente, dichiaratasi antistataria.
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Nota della Redazione
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