Il preavviso di iscrizione ipotecaria non richiede un ulteriore contraddittorio (Cass. civ. Sez. 5 n. 14346 del 15.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riscossione, il contraddittorio endoprocedimentale è imposto rispetto all’iscrizione ipotecaria, in quanto atto lesivo della sfera giuridica del contribuente, e non anche rispetto alla comunicazione preventiva ex art. 77, comma 2-bis, d.P.R. n. 602/1973, che è l’atto con cui l’obbligo del contraddittorio viene assolto. La copia analogica di una sentenza informatica, munita dell’attestazione di conformità resa da un pubblico ufficiale, dimostra l’avvenuta sottoscrizione digitale del provvedimento, senza possibilità di contestazione se non tramite querela di falso. Le notifiche telematiche effettuate nel formato “.pdf” sono valide, essendo equivalenti al formato “.p7m”; la cartella di pagamento non richiede la sottoscrizione ad substantiam, poiché la sua esistenza dipende dalla riferibilità all’organo titolare del potere.
Il Fatto
Il contribuente impugnava una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificata dall’agente della riscossione, relativa a ventisei cartelle di pagamento. Sia il giudice di prime cure sia la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio rigettavano il ricorso, ritenendo la notifica regolare e non necessario il previo contraddittorio endoprocedimentale. Il contribuente proponeva ricorso per cassazione, deducendo la nullità della sentenza per mancata sottoscrizione, l’erronea valutazione delle ricevute di pagamento e l’invalidità delle notifiche effettuate in formato “.pdf”.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente disatteso l’istanza di differimento dell’adunanza, ritenendo la nomina del nuovo difensore avvenuta in tempo utile per il deposito di memorie ex art. 380-bis1 c.p.c.
Quanto al primo motivo, la censura sulla mancata sottoscrizione è stata ricondotta al vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. ed è stata ritenuta infondata, poiché l’attestazione di conformità all’originale informatico, resa dal difensore in qualità di pubblico ufficiale, dimostra l’avvenuta sottoscrizione digitale e preclude ogni contestazione in assenza di querela di falso.
Il secondo motivo è stato giudicato inammissibile nella parte in cui sollecita un diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie e infondato con riferimento alla motivazione apparente, avendo la Corte territoriale illustrato le ragioni della mancata rilevanza delle ricevute prodotte.
Quanto al terzo motivo, la Corte ha richiamato il principio delle Sezioni Unite n. 19667/2024, secondo cui il contraddittorio endoprocedimentale è imposto per l’iscrizione ipotecaria e trova consacrazione nell’art. 77, comma 2-bis, d.P.R. n. 602/1973. Tale obbligo non grava sulla comunicazione preventiva, che ha invece la finalità di consentire al debitore di presentare osservazioni e di sollecitare l’adempimento.
Infine, il quarto motivo è stato respinto affermando l’equivalenza dei formati “.p7m” e “.pdf” per le firme digitali, ai sensi del Regolamento UE n. 910/2014, e la non necessità della sottoscrizione della cartella di pagamento. La Corte ha precisato che un’eventuale nullità della notifica sarebbe comunque sanata per raggiungimento dello scopo ai sensi dell’art. 156, comma 3, c.p.c., stante la tempestiva impugnazione dell’atto. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese.
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Nota della Redazione
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