L’appello incidentale condizionato resta assorbito se la condizione non si verifica (Cass. civ. Sez. 1 n. 14622 del 17.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’individuazione e l’interpretazione del contenuto della domanda, pur essendo attività riservate al giudice di merito, sono sindacabili in cassazione come vizio di nullità processuale ex art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., qualora l’inesatta rilevazione del contenuto della domanda determini un vizio attinente all’individuazione del petitum, per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c.. L’appello incidentale condizionato è assorbito quando la condizione cui era subordinato, ossia l’accoglimento del gravame principale sul capo relativo alla domanda risarcitoria, non si verifica per il rigetto di quel motivo. La CTU, non essendo un mezzo istruttorio in senso proprio, non può essere disposta per supplire alla deficienza delle allegazioni o delle offerte di prova della parte, né per compiere un’indagine esplorativa alla ricerca di elementi non provati, senza snaturare la funzione dell’istituto e violare il principio del giusto processo di cui all’art. 111 Cost..
Il Fatto
Una società concessionaria, affidataria della progettazione, costruzione e gestione di un impianto di cogenerazione a servizio di un’area produttiva, agiva in giudizio nei confronti della società concedente per ottenere il pagamento del corrispettivo pattuito, lamentando l’inadempimento di quest’ultima per non essersi adoperata al fine di ottenere e trasferire il contributo regionale. In subordine, la concessionaria invocava la promessa del fatto del terzo e la violazione dei canoni di buona fede. Il Tribunale rigettava la domanda principale ma riconosceva alla concessionaria un danno, liquidato in complessivi euro 585.000,00. La Corte d’appello, accogliendo parzialmente sia l’appello principale della concedente sia l’appello incidentale della concessionaria, riduceva la somma e dichiarava assorbita la domanda subordinata di pagamento del prezzo, proposta in via di appello incidentale condizionato all’accoglimento del gravame della controparte sul capo risarcitorio.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha scrutinato in via unitaria i primi due motivi del ricorso principale, con i quali la concessionaria deduceva la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. e per apparenza della motivazione, per avere la Corte territoriale reputato assorbita la domanda di pagamento del prezzo, condizionandola all’accoglimento dell’appello principale della concedente e non al proprio appello incidentale. Il Supremo Collegio ha chiarito che l’attività di individuazione e interpretazione del contenuto della domanda è riservata al giudice di merito, con la conseguenza che il relativo risultato è censurabile in sede di legittimità solo quando ne risulti alterato il senso letterale o il contenuto sostanziale dell’atto. Nel caso di specie, la formulazione letterale della domanda subordinata conteneva l’espressa condizione dell’accoglimento del gravame della controparte sul capo relativo alla domanda risarcitoria per lesione dell’obbligazione di facere. Poiché la Corte d’appello ha rigettato tale motivo di appello principale, la condizione non si è verificata, rendendo corretto l’assorbimento della domanda incidentale condizionata.
Quanto al terzo motivo, la ricorrente principale contestava la mancata ammissione di una CTU per la quantificazione dei costi di progettazione, esclusi dal risarcimento per difetto di prova. La Corte ha ribadito che la CTU non è un mezzo istruttorio in senso proprio, ma uno strumento per coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi già acquisiti. Essa non può, pertanto, essere utilizzata per esonerare la parte dall’onere di fornire la prova di quanto assume, né per sopperire alla propria inerzia o per effettuare un’indagine esplorativa. Il diniego è legittimo quando la parte tenda a supplire con la consulenza alle carenze delle proprie allegazioni probatorie, come nel caso in cui la documentazione necessaria avrebbe potuto essere prodotta.
I motivi quarto, quinto, sesto e settimo, relativi alla violazione dell’equilibrio economico-finanziario della concessione e al danno da perdita di chance, sono stati dichiarati inammissibili per difetto di autosufficienza ex art. 366, n. 6, c.p.c., per non avere la ricorrente riportato gli stralci dei documenti invocati, e per avere richiesto una nuova e diversa valutazione degli elementi istruttori, preclusa in sede di legittimità. Infine, in tema di spese, la Corte ha ritenuto legittima la compensazione integrale disposta dalla Corte d’appello in ragione della reciproca soccombenza, non essendo configurabile nella specie l’ipotesi della pronuncia a Sezioni Unite richiamata, relativa all’accoglimento in misura ridotta di un’unica domanda. Il ricorso incidentale è stato dichiarato integralmente inammissibile per le medesime ragioni di novità della valutazione del merito e di difetto di autosufficienza.
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Nota della Redazione
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