Improcedibile il ricorso per cassazione se la copia notificata della sentenza impugnata non è depositata col ricorso (Cass. civ. Sez. 2 n. 14697 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di cassazione, la dichiarazione contenuta nel ricorso di avvenuta notificazione della sentenza impugnata integra un fatto processuale idoneo a far decorrere il termine breve e comporta, per autoresponsabilità, l’onere di depositare, nel termine perentorio di cui all’art. 369 c.p.c., la copia notificata della sentenza, con la relata di notificazione o, in caso di PEC, le relative ricevute. La produzione tardiva, effettuata solo con l’istanza di decisione ex art. 380-bis c.p.c., non è sanante ai sensi dell’art. 372 c.p.c., la cui efficacia sanante è esclusa dopo la scadenza del termine previsto per il deposito del ricorso. La declaratoria di improcedibilità consegue anche quando il ricorrente abbia depositato una copia autentica della sentenza priva della relata di notificazione, sempre che detta relata non risulti prodotta dal controricorrente nel termine di cui all’art. 370, comma 3, c.p.c. o acquisita dal fascicolo d’ufficio nei soli casi in cui il termine breve decorra per legge da comunicazione o notificazione di cancelleria. Detta sanzione non si pone in contrasto con l’art. 6 CEDU.
Il Fatto
La controversia trae origine dall’opposizione a un decreto ingiuntivo proposta dal promittente venditore di un immobile, cui era stato intimato il pagamento di una penale per l’inadempimento all’obbligo di liberare il bene dall’ipoteca. Accolta parzialmente l’opposizione in primo grado, la Corte d’appello di Salerno aveva rigettato l’appello del soccombente.
Avverso la sentenza d’appello, il ricorrente proponeva ricorso per cassazione, dichiarando di aver depositato la “copia autentica” della sentenza, indicata come n. 3110/2023 e notificata in data 23.12.2024. A seguito della proposta di definizione accelerata ex art. 380-bis c.p.c., il ricorrente depositava istanza di decisione, allegando la copia della sentenza con la relata di notificazione.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva in via pregiudiziale l’improcedibilità del ricorso. Il provvedimento di cui il ricorrente aveva dichiarato il deposito corrispondeva, in realtà, alla sentenza di primo grado del Tribunale di Salerno e non alla sentenza d’appello effettivamente impugnata, ossia quella n. 1143/2024. La copia notificata di quest’ultima non era stata depositata nei termini e non risultava prodotta dai controricorrenti.
La Corte richiama il principio per cui la dichiarazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata comporta, per autoresponsabilità, l’onere di depositare la copia notificata entro il termine di cui all’art. 369, primo comma, n. 2, c.p.c.. Tale onere è funzionale al riscontro officioso della tempestività dell’impugnazione, a tutela dell’esigenza pubblicistica del rispetto del giudicato formale.
Il Collegio esclude che il deposito della copia effettuato con l’istanza di decisione ex art. 380-bis c.p.c. possa avere efficacia sanante. La giurisprudenza citata è costante nell’affermare che l’istanza di decisione deve limitarsi alla richiesta di definizione della causa e non può contenere produzioni documentali della cui tardività non può tenersi conto. Analoga esclusione vale per il deposito successivo ex art. 372, comma 2, c.p.c., nel testo modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022.
La Corte precisa che la declaratoria di improcedibilità è evitabile solo quando la documentazione attestante la notifica risulti nella disponibilità del giudice perché prodotta dal controricorrente nel termine di cui all’art. 370, comma 3, c.p.c., ovvero acquisita dal fascicolo d’ufficio nei casi di notificazione a cura della cancelleria, ipotesi non ricorrenti nel caso di specie (cfr. Cass. Sez. U. n. 21349 del 2022).
La sanzione processuale, infine, non contrasta con l’art. 6 CEDU, integrando una misura adeguata rispetto alla finalità di assicurare il rapido svolgimento del giudizio di legittimità. Il ricorso è, pertanto, improcedibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese e delle somme ex artt. 96, commi 3 e 4, c.p.c. in favore della Cassa delle Ammende.
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Nota della Redazione
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