Disconoscimento generico delle scritture e prova della consegna nella opposizione a decreto ingiuntivo (Cass. civ. Sez. 2 n. 15646 del 22.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il disconoscimento della scrittura privata, ai sensi dell’art. 214 cod. proc. civ., deve essere specifico e non può risolversi in una generica asserzione di falsità, priva di riscontri fattuali; in mancanza, la scrittura disconosciuta può essere considerata tamquam non esset, con conseguente irrilevanza delle prove orali raccolte sulla sua autenticità. Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di forniture, la fattura e l’estratto delle scritture contabili non costituiscono fonte di prova in favore della parte che li ha emessi, ma la consegna della merce può essere desunta da altri documenti, quali prescrizioni e dichiarazioni di conformità, purché specificamente contestati. La mancata produzione di etichette, istruzioni per l’uso e fascicolo tecnico dei dispositivi è irrilevante, trattandosi di documenti compilati dal solo produttore, utili al più a valutare la correttezza dell’adempimento, profilo non oggetto di contestazione.
Il Fatto
Il Tribunale di Rimini aveva ingiunto a un professionista il pagamento di una somma a titolo di corrispettivo per prestazioni di laboratorio odontotecnico, relative a dispositivi su misura prescritti nel periodo 2011-2016. L’opponente aveva disconosciuto i fogli di prescrizione prodotti dall’ingiungente, sostenendo che i timbri fossero stati creati ad arte e che mancasse la prova della consegna e dell’accettazione della merce. Il Tribunale aveva rigettato l’opposizione e la Corte d’appello di Bologna aveva confermato la decisione, ritenendo generico il disconoscimento e la consegna provata dalle prescrizioni e dalle dichiarazioni di conformità sottoscritte.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente chiarito che il consigliere delegato che ha formulato la proposta di definizione accelerata può far parte del collegio investito della decisione, non versando in situazione di incompatibilità ai sensi degli artt. 51 e 52 cod. proc. civ., in conformità con Sezioni Unite n. 9611 del 2024.
Il primo motivo di ricorso denunciava la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. per il presunto travisamento dell’atto di citazione in opposizione. La Corte ha ritenuto il motivo infondato: pur riconoscendo che la sentenza impugnata aveva impropriamente distinto tra contestazione della consegna e contestazione della prova della consegna, ha osservato che la consegna risultava attestata dalle prescrizioni dei dispositivi e dalle dichiarazioni di conformità, sottoscritte dal ricorrente. Il disconoscimento di tali documenti era stato meramente generico e, pertanto, poteva essere superato valorizzando le risultanze processuali, in base alla situazione processuale complessiva, come già affermato da Sez. 2, Ordinanza n. 34223 del 2025 e Sez. 6-2, Ordinanza n. 32169 del 2022.
La Corte ha evidenziato la contraddizione tra l’aver sostenuto di aver pagato le prestazioni ricevute e l’aver negato la sottoscrizione delle prescrizioni, nonché la mancata indicazione degli estremi delle fatture che gli assegni prodotti avrebbero dovuto pagare. La genericità delle contestazioni privava il disconoscimento di qualsivoglia efficacia probatoria, rendendolo tamquam non esset.
Il secondo motivo, concernente l’omesso esame di fatti decisivi per la mancata produzione di etichette, istruzioni e fascicolo tecnico, è stato dichiarato inammissibile: si trattava di vizio ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., non censurabile in caso di doppia conforme ex art. 360, quarto comma, cod. proc. civ. Nel merito, la Corte ha comunque confermato l’irrilevanza di tali documenti, redatti unilateralmente dal produttore e non idonei ad attribuire le ordinazioni.
Il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese, nonché alle sanzioni previste dall’art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., per essere stato il giudizio definito in conformità alla proposta accelerata.
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Nota della Redazione
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