Nullità della sentenza per motivazione apparente nel giudizio tributario (Cass. civ. Sez. 5 n. 16559 del 27.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
È nulla, per motivazione apparente, la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado che, riformando la decisione di prime cure, dichiari la nullità della notifica di una cartella di pagamento facendo genericamente riferimento ad un indirizzo “non più attuale” o aderendo alle “tesi di parte resistente”, senza indicare gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione né confrontarsi con la motivazione del giudice di primo grado. Il giudice d’appello è altresì tenuto a pronunciarsi espressamente sulla questione dell’efficacia interruttiva della prescrizione derivante dalla notificazione delle intimazioni di pagamento successive alle cartelle, qualora tale eccezione sia stata riproposta in grado di appello, costituendo omessa pronuncia un vizio di violazione dell’art. 112 c.p.c.
Il Fatto
La contribuente propose opposizione avverso un atto di pignoramento, deducendo l’omessa notifica degli avvisi di accertamento, delle cartelle e delle intimazioni presupposti e la conseguente prescrizione della pretesa tributaria. Il giudice di primo grado accolse parzialmente il ricorso. La Corte di giustizia tributaria di II grado della Toscana, in riforma parziale della sentenza, annullò alcune cartelle e avvisi di accertamento esecutivo ritenendoli erroneamente notificati ad un indirizzo non più attuale, ed accolse l’appello relativamente ad altri atti aderendo alle tesi della contribuente sui vizi di notifica. L’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione hanno proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, rilevando che la sentenza impugnata, in relazione ad alcuni atti, si era limitata a richiamare la notifica ad un indirizzo “non più attuale”, senza indicare quale fosse tale indirizzo, perché non fosse più attuale e quale fosse invece quello corretto. Rispetto ad altri atti, il giudice d’appello aveva invece fatto generico rinvio alle tesi di parte, senza illustrarle né confrontarsi con i motivi di impugnazione. Tale carenza argomentativa integra il vizio di motivazione apparente, in quanto non consente di comprendere l’iter logico-giuridico che ha condotto alla riforma della sentenza di primo grado.
Con riferimento al secondo motivo, la Corte ha rilevato l’omessa pronuncia sulla questione, riproposta in appello, relativa all’efficacia interruttiva della prescrizione della notificazione delle intimazioni di pagamento successive alle cartelle, questione che il giudice di merito avrebbe dovuto esaminare una volta dichiarata la nullità delle notifiche delle cartelle stesse. Il terzo motivo, concernente la violazione degli artt. 139 e 140 c.p.c., è stato assorbito dall’accoglimento del primo.
La Corte ha pertanto cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di II grado della Toscana, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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