Onere probatorio della carica gestoria nelle associazioni non riconosciute per debiti fiscali (Cass. civ. Sez. 5 n. 3823 del 20.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di associazioni non riconosciute, la responsabilità personale e solidale prevista dall’art. 38 cod. civ. non è legata alla mera titolarità della rappresentanza, ma all’attività negoziale concretamente svolta per conto dell’ente. Per i debiti d’imposta, che sorgono ex lege dal verificarsi del presupposto, risponde solidalmente il soggetto che, in forza del ruolo rivestito, abbia diretto la gestione complessiva dell’associazione nel periodo di investitura. Grava sull’Amministrazione finanziaria l’onere di provare la qualità di rappresentante o gestore dell’ente, mentre il chiamato a rispondere deve dimostrare la propria estraneità alla gestione nel periodo considerato. La prova della carica non può essere desunta da un verbale di assemblea concernente un anno diverso da quello dell’accertamento.
Il Fatto
Un contribuente, quale legale rappresentante di un’associazione sportiva dilettantistica cessata, impugnava due avvisi di accertamento relativi agli anni d’imposta 2012 e 2013, emessi a seguito del disconoscimento del regime agevolato di cui alla legge n. 398 del 1991. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso, ma la Commissione tributaria regionale, in riforma, riteneva fondata la responsabilità solidale ravvisando la carica di presidente in forza di un verbale assembleare del 2010, senza che il contribuente avesse fornito prova della cessazione della carica.
Il contribuente proponeva ricorso per cassazione deducendo violazione dell’art. 38 cod. civ. e omesso esame di fatti decisivi. L’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale, eccependo la tardività del ricorso introduttivo relativamente all’avviso per l’anno 2012, notificato il 17.11.2016 e impugnato solo il 3.02.2017.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato prioritariamente i motivi del ricorso incidentale, ritenuti fondati per connessione. Dalla relata di notifica, riprodotta per autosufficienza, risultava che l’avviso per l’anno 2012 era stato notificato il 17.11.2016 e che il termine di sessanta giorni era decorso il 16.01.2017. Il ricorso, notificato il 3.02.2017, era pertanto inammissibile per tardività. La relata di notifica del 5.12.2016 richiamata dal contribuente riguardava esclusivamente l’avviso relativo all’anno 2013, come evincibile dal numero ivi indicato.
Quanto al ricorso principale, esaminato solo con riferimento all’avviso per l’anno 2013, la Corte ha richiamato il principio per cui la responsabilità personale e solidale di cui all’art. 38 cod. civ. per i debiti sorti su base negoziale corrisponde all’esigenza di garantire i creditori in assenza di pubblicità legale del patrimonio dell’ente. Diversamente, per i debiti d’imposta, sorti ex lege, risponde solidalmente il soggetto che, in forza del ruolo rivestito, abbia effettivamente gestito l’ente nel solo periodo di relativa investitura.
La Corte ha precisato che grava sull’Ufficio l’onere di provare gli elementi da cui desumere la qualità di rappresentante o gestore, mentre il chiamato a rispondere deve dimostrare la propria estraneità alla gestione. Nella specie, la CTR aveva desunto la carica di presidente solamente dal verbale assembleare del 16.07.2010, senza verificare se l’incarico fosse stato confermato nell’anno 2013, invertendo l’onere probatorio a danno del contribuente.
La sentenza è stata quindi cassata senza rinvio ai sensi dell’art. 382, comma 3, cod. proc. civ. per l’anno 2012 e con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, in diversa composizione, limitatamente all’anno 2013.
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Nota della Redazione
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