Forma scritta ad substantiam dei contratti della P.A.: sufficiente l’atto unico con proposta e accettazione (Cass. civ. Sez. 1 n. 4897 del 04.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Per la valida stipulazione dei contratti della pubblica amministrazione, il requisito della forma scritta ad substantiam non postula la necessaria contestualità di proposta e accettazione, né la redazione di un unico documento sottoscritto dalle parti nello stesso momento. È sufficiente che le dichiarazioni, pur se manifestate separatamente e in documenti distinti, siano consacrate in un unico testo, potendo l’accettazione dell’amministrazione assumere la forma dell’atto amministrativo. Il requisito è pertanto rispettato quando la convenzione, sottoscritta dal professionista incaricato, sia allegata quale parte integrante della delibera con cui l’organo competente ha conferito l’incarico, formando un unico contestuale atto costituito dalla proposta e dalla relativa accettazione.
Il Fatto
Una società di progettazione chiedeva l’emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti di un Comune per il corrispettivo della progettazione di massima dei lavori di consolidamento e restauro di un castello. Il Tribunale accoglieva l’opposizione del Comune, che eccepiva la nullità del contratto per difetto della forma scritta, non avendo il legale rappresentante dell’ente sottoscritto il disciplinare di incarico. La Corte d’appello confermava la decisione, ritenendo insufficiente la delibera di conferimento dell’incarico e la sottoscrizione del sindaco sulla proposta di delibera. La società proponeva quindi ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, censurando l’orientamento espresso dal giudice di merito. Con un unico motivo, la ricorrente deduceva la violazione degli artt. 16 e 17 del r.d. n. 2440/1923, richiamando il principio per cui il requisito della forma scritta deve intendersi rispettato quando l’incarico sia previsto in una convenzione sottoscritta dal solo professionista, purché allegata alla delibera con cui la giunta comunale, presieduta dal sindaco, ha conferito l’incarico.
La Suprema Corte ha richiamato il proprio precedente di Sez. 3, n. 32337 del 2023, affermando che i contratti conclusi dalla pubblica amministrazione non richiedono la contestualità di proposta e accettazione, essendo sufficiente che queste, pur se contenute in documenti distinti, siano consacrate in un unico testo. Ha inoltre ricordato l’orientamento delle Sezioni Unite n. 9775 del 2022, secondo cui la forma scritta non esige la redazione di un unico documento sottoscritto contestualmente, poiché l’art. 17 del r.d. n. 2440/1923 contempla ipotesi in cui il vincolo si forma mediante l’incontro di dichiarazioni scritte manifestate separatamente, che per l’amministrazione possono assumere anche la forma dell’atto amministrativo.
Nella fattispecie, la delibera di giunta conteneva al suo interno lo schema di contratto, sottoscritto sia dal legale rappresentante della società sia dal sindaco, il quale aveva apposto la propria firma sulla proposta di delibera approvandone il testo integrale. Ne derivava un unico atto, costituito dalla delibera e dallo schema di contratto allegato, con la conseguenza che il requisito della forma scritta doveva ritenersi rispettato. La Corte ha pertanto cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello in diversa composizione.
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Nota della Redazione
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