La compensazione delle spese copre anche la fase incidentale ex art. 373 c.p.c. (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 5757 del 13.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di correzione degli errori materiali ex artt. 287-288 e 391-bis cod. proc. civ., di natura sostanzialmente amministrativa, non può procedersi alla liquidazione delle spese, non essendo configurabile alcuna situazione di soccombenza. La regolamentazione delle spese di lite disposta dalla Corte di cassazione riguarda l’intero giudizio come pervenuto al suo esame, e quindi anche l’eventuale fase incidentale ex art. 373 cod. proc. civ., ancorché svoltasi dinanzi alla Corte d’appello. L’ordinanza emessa nel procedimento di sospensione dell’esecuzione della sentenza di appello non deve contenere la liquidazione delle spese, trattandosi di pronuncia soltanto provvisoria, la cui efficacia è condizionata all’esito del giudizio di legittimità. La relativa liquidazione spetta pertanto alla Corte di cassazione, nell’ambito di quella delle spese del giudizio di legittimità, informata al principio di soccombenza riferito all’esito finale del giudizio.
Il Fatto
Alcuni lavoratori avevano ottenuto, in grado di appello, una condanna del Comune al risarcimento del danno. Il Comune aveva quindi proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza e, contestualmente, aveva richiesto la sospensione dell’esecuzione della sentenza di appello ai sensi dell’art. 373 cod. proc. civ. dinanzi alla medesima Corte d’appello, che aveva respinto l’istanza nel contraddittorio con i lavoratori.
Con l’ordinanza n. 13074/2025 la Corte di cassazione si era pronunciata sul ricorso principale e su quello incidentale, disponendo la compensazione integrale delle spese del giudizio di legittimità in ragione della reciproca soccombenza. I lavoratori, ritenendo che tale pronuncia non avesse espressamente provveduto sulle spese relative al giudizio incidentale di sospensione, proponevano istanza di correzione di errore materiale.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente chiarito che il ricorso per correzione di errore materiale non è fondato, in quanto la regolamentazione delle spese di lite disposta nel giudizio di legittimità riguarda l’intero giudizio come pervenuto all’esame del giudice di legittimità, comprensivo dell’eventuale fase incidentale di sospensione.
Richiamando il principio espresso dall’ordinanza n. 25283/2025, la Corte ha evidenziato che l’ordinanza emessa ex art. 373 cod. proc. civ. nel procedimento di sospensione dell’esecuzione della sentenza di appello non deve contenere la liquidazione delle spese. Si tratta, infatti, di una pronuncia soltanto provvisoria, la cui efficacia è condizionata all’esito del giudizio di cassazione, di fronte alla quale non può individuarsi una parte definitivamente soccombente. La liquidazione delle spese relative a tale fase spetta quindi alla Corte di cassazione, nell’ambito della regolamentazione delle spese dell’intero giudizio di legittimità.
La disciplina delle spese del procedimento ex art. 373 cod. proc. civ. è informata al principio della soccombenza, riferito all’esito finale del giudizio, come chiarito dalla citata ordinanza n. 20893/2025. Nel caso di specie, dalla motivazione complessiva dell’ordinanza correggenda deve evincersi che la disposta compensazione delle spese, giustificata dalla reciproca soccombenza, comprendeva implicitamente anche quelle della fase incidentale. L’esito di tale fase era rimasto provvisorio e mancava un espresso riferimento alla stessa, ma la compensazione integrale disposta non poteva che riferirsi all’intero giudizio.
Quanto alle spese del presente procedimento di correzione, la Corte ha richiamato il principio delle Sezioni Unite n. 29432 del 2024, secondo cui, trattandosi di procedimento di natura sostanzialmente amministrativa, non diretto a incidere sull’assetto di interessi già regolato dal provvedimento da correggere, non può procedersi alla liquidazione delle spese. Non è configurabile alcuna situazione di soccombenza, neppure nell’ipotesi in cui la parte non richiedente, partecipando al contraddittorio, opponga resistenza all’istanza. Il ricorso è stato pertanto rigettato.
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Nota della Redazione
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