Rimborso per investimenti ambientali: onere della prova e nuove eccezioni dell’Agenzia (Cass. civ. Sez. 5 n. 11112 del 25.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di agevolazioni tributarie, il contribuente che agisce per il rimborso deve provare i presupposti costitutivi del beneficio, compreso il rispetto del limite di cumulabilità con altre agevolazioni, non potendo l’onere essere addossato all’amministrazione finanziaria. La mancata iscrizione in bilancio degli investimenti ambientali o l’omesso invio dell’informativa ministeriale costituiscono violazioni meramente formali che non comportano la decadenza dal beneficio, in assenza di espressa previsione normativa. Nel processo tributario, quando il contribuente impugna il silenzio-rifiuto su un’istanza di rimborso, l’amministrazione può opporre in appello mere difese, ossia argomentazioni che contestano la fondatezza della pretesa, le quali non integrano nuove eccezioni in senso tecnico e non sono soggette al divieto di cui all’art. 57 d.lgs. n. 546/1992.
Il Fatto
La società, avendo realizzato un impianto fotovoltaico nel 2011, presentava istanza di rimborso dell’IRES per quell’anno di imposta, invocando l’agevolazione di cui alla legge n. 388/2000. Avverso il silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza, la società proponeva ricorso, accolto in primo grado e confermato dalla Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo. Il giudice d’appello riteneva che la deduzione dell’Agenzia circa la non spettanza del rimborso, per la chiusura dell’esercizio in perdita fiscale, integrasse un’eccezione nuova, e che fosse onere dell’amministrazione dimostrare l’eventuale fruizione di altre agevolazioni non cumulabili.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo di ricorso, con cui l’Agenzia lamentava l’omessa pronuncia sulla mancata rappresentazione dell’investimento nel bilancio. Il vizio di omessa pronuncia non ricorre quando l’eccezione, ancorché non esaminata espressamente, risulti incompatibile con la statuizione di accoglimento della domanda, deponendo per un implicito rigetto. Nel merito, la Corte ha richiamato il principio per cui le norme che prevedono decadenze da un beneficio sono di stretta interpretazione: né la legge n. 388/2000 né le disposizioni collegate sanzionano con la decadenza la mancata iscrizione in bilancio dei sovraccosti o l’omesso invio dell’informativa al Ministero, trattandosi di violazioni meramente formali.
Accolto invece il secondo motivo, relativo alla ripartizione dell’onere probatorio. La Corte ha affermato che chi fa valere un’esenzione o un’agevolazione deve provare i presupposti che legittimano la richiesta, quando sul punto vi sia contestazione. La CTR aveva errato ritenendo che spettasse all’amministrazione dimostrare la fruizione di altre agevolazioni non cumulabili, dovendo piuttosto essere il contribuente a fornire la prova positiva della spettanza del beneficio.
Anche il terzo motivo è stato accolto. La Corte ha ribadito che, nel giudizio promosso contro il rifiuto di rimborso, l’amministrazione è convenuta in senso sostanziale e può difendersi “a tutto campo”, facendo valere in appello anche ragioni diverse da quelle poste a base del diniego. Il divieto di nuove eccezioni di cui all’art. 57 d.lgs. n. 546/1992 riguarda solo le eccezioni in senso tecnico, ossia lo strumento con cui si fa valere un fatto giuridico estintivo o modificativo della pretesa. Le contestazioni alla sussistenza dei presupposti del diritto al rimborso, come la chiusura dell’esercizio in perdita, costituiscono mere difese, non soggette a preclusioni. Ne consegue che il documento prodotto in appello a supporto di tale difesa avrebbe dovuto essere esaminato dal giudice di merito.
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Nota della Redazione
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