Operazioni inesistenti: il giudice deve valutare gli indizi globalmente e non atomisticamente (Cass. civ. Sez. 5 n. 12632 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di operazioni oggettivamente inesistenti, l’onere della prova grava sull’Amministrazione finanziaria e può essere assolto mediante presunzioni semplici, quali l’assenza di una idonea struttura organizzativa; il contribuente, per ottenere la detrazione o la deduzione, deve invece provare l’effettiva esistenza delle operazioni, onere non assolto dalla sola esibizione di fatture o dalla regolarità contabile. Il giudice di merito che escluda la rilevanza degli indizi valutandoli atomisticamente, senza verificarne la portata complessiva, incorre in violazione dell’art. 2729 c.c., censurabile in cassazione ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. Le dichiarazioni di terzi non rientrano tra i documenti di cui all’art. 32, terzo comma, d.P.R. n. 600/1973 e la loro tardiva produzione è inutilizzabile solo se l’Amministrazione abbia formulato una richiesta specifica e puntuale, con l’avvertimento delle conseguenze della mancata ottemperanza.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava a una società un avviso di accertamento con cui contestava maggiori imposte per l’anno d’imposta 2014, per l’utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, emesse da una fornitrice per la realizzazione di una piattaforma web destinata alla formazione a distanza. La società impugnava l’atto, deducendo vizi formali e l’insussistenza sostanziale dei fatti contestati.
La CTP rigettava il ricorso, ma la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia accoglieva l’appello, ritenendo non provata l’inesistenza oggettiva delle operazioni. L’Amministrazione proponeva quindi ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha accolto il primo motivo, con cui l’Amministrazione aveva denunciato la violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c. e dell’art. 109 d.P.R. n. 917/1986. Il giudice d’appello aveva preso in considerazione solo alcuni degli indizi addotti – come l’omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali e l’assenza di un sito internet della fornitrice – senza valutarli né singolarmente né nel loro insieme, limitandosi ad affermare che non erano sufficienti a fondare la presunzione di inesistenza.
La Corte ha ricordato che, in materia di prova per presunzioni, la valutazione complessiva degli indizi è particolarmente rilevante: circostanze che, esaminate atomisticamente, appaiono prive di rilievo determinante, possono acquisirlo se considerate unitariamente. Ha inoltre precisato che elementi quali l’emissione delle fatture, il loro contenuto e il pagamento degli importi sono di regola funzionali alla frode e non dimostrano l’effettività delle prestazioni, con la conseguenza che la corte territoriale avrebbe dovuto motivare accuratamente per escluderne il valore indiziario.
Il terzo motivo, riguardante l’inutilizzabilità delle dichiarazioni di terzi depositate solo in appello, è stato invece rigettato. Tali dichiarazioni non rientrano tra i documenti indicati dall’art. 32, terzo comma, d.P.R. n. 600/1973, che contempla atti e documenti precostituiti. In ogni caso, la preclusione processuale ex art. 32 opera solo se l’Amministrazione dimostri di aver formulato un invito specifico e puntuale all’esibizione, con l’avvertimento delle conseguenze: una generica richiesta di “tutta la documentazione necessaria” non può produrre l’effetto di impedire la produzione in giudizio di qualsiasi documento.
In accoglimento del primo motivo, dichiarato assorbito il secondo, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per una nuova valutazione della vicenda alla luce dei principi enunciati.
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Nota della Redazione
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