Delega di funzioni amministrative esclude la responsabilità solidale del legale rappresentante ex art. 6 l. n. 689/1981 (Cass. civ. Sez. 2 n. 14485 del 15.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La responsabilità solidale prevista dall’art. 6 della legge n. 689/1981 non è configurabile quando la sanzione amministrativa sia stata inflitta personalmente al legale rappresentante quale autore della violazione e non quale coobbligato solidale. In presenza di una delega di funzioni amministrative, puntuale, espressa, completa di poteri decisionali e di spesa e giudizialmente provata, il delegante non può essere individuato come trasgressore dell’illecito di cui all’art. 133, comma 2, d.lgs. n. 152/2006, che non costituisce reato proprio. La delega non esclude la persistenza di un obbligo di vigilanza del delegante, la cui violazione deve essere allegata e provata in concreto.
Il Fatto
Una società, in qualità di legale rappresentante di un consorzio, aveva proposto opposizione avverso due ordinanze-ingiunzione con cui la Regione aveva applicato sanzioni per l’esercizio di un impianto di depurazione senza autorizzazione. Il giudice di primo grado aveva accolto l’opposizione e la Corte d’appello aveva confermato la decisione, ritenendo che la responsabilità solidale non potesse sussistere per l’esistenza di una delega di funzioni concernente la vigilanza sul rispetto della normativa ambientale. La Regione aveva quindi proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato il motivo di ricorso con cui la Regione lamentava la violazione degli artt. 6 e 22 della legge n. 689/1981, degli artt. 101 e 133 del d.lgs. n. 152/2006 e dell’art. 2384 c.c., sostenendo che il legale rappresentante fosse responsabile in solido. La Corte ha preliminarmente rilevato che, nella specie, la sanzione era stata inflitta personalmente alla controricorrente nella qualità di trasgressore, e non come mero obbligato in solido ai sensi dell’art. 6 della legge n. 689/1981.
La Suprema Corte ha quindi chiarito che la disposizione richiamata dalla Regione disciplina la responsabilità del coobbligato solidale per conto del quale il trasgressore ha agito, e non quella dell’autore dell’illecito. Poiché l’ordinanza-ingiunzione aveva individuato esclusivamente il legale rappresentante come trasgressore, la fattispecie concreta non poteva essere ricondotta al citato art. 6.
La Corte ha poi affrontato la questione della delega di funzioni nelle strutture organizzative complesse, richiamando il principio di derivazione penalistica secondo cui essa è valida a condizione che sia puntuale ed espressa, riguardi anche i poteri decisionali e di spesa, sia provata con certezza, che il delegato sia tecnicamente idoneo e che il trasferimento sia giustificato dalle dimensioni dell’impresa. In tal caso, la delega incide sull’individuazione del trasgressore.
La Corte ha infine ritenuto generica la doglianza relativa alla dedotta culpa in vigilando del delegante, anche in considerazione della modestia della sanzione. Confermato l’annullamento della sanzione inflitta alla controricorrente nella qualità di trasgressore, la Corte ha comunque precisato che la solidarietà ex art. 6 l. n. 689/1981 persegue uno scopo pubblicistico di deterrenza e che l’obbligazione del coobbligato è autonoma rispetto a quella dell’obbligato principale, richiamando le Sezioni Unite n. 22082 del 2017. Il ricorso è stato rigettato con condanna alle spese.
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Nota della Redazione
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