Presunzione di cui all’art. 9 TUSD superabile anche con inventario non analitico (Cass. civ. Sez. 5 n. 15327 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di redazione dell’inventario, previsto dall’art. 9, comma 2, d.lgs. n. 346/1990 (TUSD), non va interpretato in senso eccessivamente formalistico, ma in relazione alla possibilità di fornire prova contraria sulla consistenza di denaro, gioielli e mobilia rispetto alla presunzione legale del 10% dell’asse ereditario. La presunzione è superabile anche quando gli elementi patrimoniali non siano stati compiutamente descritti in un inventario analitico, purché l’Amministrazione finanziaria abbia avuto contezza dell’intero patrimonio ereditario, ad esempio tramite la dichiarazione di successione. La questione relativa all’eventuale annullamento integrale dell’avviso di liquidazione, non dedotta con il motivo di appello, è coperta da giudicato interno.
Il Fatto
A seguito della morte del de cuius, l’Agenzia delle Entrate emetteva un avviso di liquidazione per il recupero dell’imposta di successione, ricalcolando la base imponibile. L’Ufficio, rilevando che nell’inventario non erano stati indicati i beni immobili, applicava la presunzione legale di cui all’art. 9 d.lgs. n. 346/1990, maggiorando l’attivo per il valore di denaro, gioielli e mobilia nella misura del 10% dell’asse ereditario.
La contribuente impugnava l’avviso. La Commissione tributaria provinciale e, in seguito, la Commissione tributaria regionale del Lazio accoglievano le ragioni della contribuente, ritenendo che la presunzione fosse superata dall’indicazione di tutti i beni nella dichiarazione di successione. L’Agenzia proponeva quindi ricorso per cassazione, deducendo due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha disatteso il primo motivo, con cui l’Agenzia lamentava la violazione dell’art. 9 TUSD e delle norme codicistiche sull’inventario (artt. 364, 494 c.c. e 775 c.p.c.), sostenendo la decadenza dal beneficio e l’insufficienza delle indicazioni contenute nell’atto. Richiamando il proprio precedente (Cass. n. 18254/2025), la Corte ha ribadito che l’obbligo di inventario non ha una finalità meramente formale, ma serve a garantire un sistema probatorio per la ricostruzione del patrimonio. La valutazione dei giudici di merito, che avevano considerato la dichiarazione di successione idonea a dare contezza all’Ufficio dei beni ereditari, è stata giudicata sufficientemente motivata e coerente con tale principio. La Corte ha inoltre precisato che l’art. 9 TUSD attiene alla base imponibile e non al regime di accettazione dell’eredità, e che la presunzione opera solo in assenza di inventario.
Con il secondo motivo, l’Agenzia eccepiva la violazione delle medesime norme, deducendo che, non applicando la maggiorazione, l’imposta dovuta sarebbe stata di poco inferiore a quella ricalcolata, rendendo illegittimo l’annullamento integrale dell’avviso. La Corte ha rilevato che l’annullamento totale disposto dal primo giudice non era stato oggetto di specifico motivo di appello. Il gravame dell’Ufficio era, infatti, calibrato esclusivamente sul tema della decadenza dal beneficio d’inventario e sull’applicazione della presunzione. Tale questione non dedotta ha pertanto formato un giudicato interno, rendendo inammissibile la doglianza proposta solo in sede di legittimità.
Il ricorso è stato, quindi, rigettato con condanna dell’Agenzia alle spese di lite, senza applicazione del doppio contributo unificato trattandosi di amministrazione dello Stato ammessa alla prenotazione a debito.
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Nota della Redazione
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